Sentenza del 21/05/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Produzione documenti in appello - Possibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di produrre documenti per la prima volta nel giudizio tributario d'appello, anche se tali documenti erano già disponibili o preesistenti durante il giudizio di primo grado. La questione è se debba applicarsi la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., oppure la disciplina speciale del processo tributario contenuta nell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
La decisione
È stata riconosciuta la prevalenza della disciplina speciale tributaria. In base all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel conflitto tra norme processuali civili ordinarie e norme processuali tributarie prevalgono queste ultime. Pertanto, nel processo tributario le parti possono produrre liberamente documenti anche in grado d'appello, inclusi documenti preesistenti al giudizio di primo grado. La preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. non trova applicazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando la disciplina tributaria contiene una regolamentazione specifica, essa prevale sulle norme processuali civili ordinarie.
Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992
Consente alle parti di produrre documenti anche per la prima volta in appello, senza che rilevi il fatto che fossero già disponibili o preesistenti nel giudizio di primo grado.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
Prevede, nel processo civile, limitazioni alla produzione di nuovi documenti in appello, ma tale preclusione non si applica al processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, in materia di produzione documentale in appello, deve applicarsi prioritariamente la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché la più restrittiva disciplina ordinaria dell'art. 345 c.p.c.
- È in linea generale ammissibile depositare documenti per la prima volta in appello, anche se formati o disponibili prima del giudizio di primo grado.
- La possibilità di produrre liberamente documenti non elimina l'esigenza di rispettare i termini processuali e di garantire il contraddittorio tra le parti.
- La regola riguarda specificamente il processo tributario e non può essere automaticamente estesa al processo civile ordinario.
- Quando una norma processuale tributaria disciplina espressamente una materia, essa prevale sulla norma generale del codice di procedura civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 10 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 1148 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2102 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 21 mag 2018Sentenza del 21/05/2018 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →