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Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2101 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Produzione documenti in appello - Possibilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di produrre documenti per la prima volta nel giudizio tributario d'appello, anche se tali documenti erano già disponibili o preesistenti durante il giudizio di primo grado. La questione è se debba applicarsi la preclusione prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c., oppure la disciplina speciale del processo tributario contenuta nell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

È stata riconosciuta la prevalenza della disciplina speciale tributaria. In base all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel conflitto tra norme processuali civili ordinarie e norme processuali tributarie prevalgono queste ultime. Pertanto, nel processo tributario le parti possono produrre liberamente documenti anche in grado d'appello, inclusi documenti preesistenti al giudizio di primo grado. La preclusione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. non trova applicazione.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce il principio di specialità del processo tributario: quando la disciplina tributaria contiene una regolamentazione specifica, essa prevale sulle norme processuali civili ordinarie.

  • Art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992

    Consente alle parti di produrre documenti anche per la prima volta in appello, senza che rilevi il fatto che fossero già disponibili o preesistenti nel giudizio di primo grado.

  • Art. 345, comma 3, c.p.c.

    Prevede, nel processo civile, limitazioni alla produzione di nuovi documenti in appello, ma tale preclusione non si applica al processo tributario quando contrasta con la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, in materia di produzione documentale in appello, deve applicarsi prioritariamente la disciplina speciale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, anziché la più restrittiva disciplina ordinaria dell'art. 345 c.p.c.
  • È in linea generale ammissibile depositare documenti per la prima volta in appello, anche se formati o disponibili prima del giudizio di primo grado.
  • La possibilità di produrre liberamente documenti non elimina l'esigenza di rispettare i termini processuali e di garantire il contraddittorio tra le parti.
  • La regola riguarda specificamente il processo tributario e non può essere automaticamente estesa al processo civile ordinario.
  • Quando una norma processuale tributaria disciplina espressamente una materia, essa prevale sulla norma generale del codice di procedura civile.

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