Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/05/2018 n. 2077 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF e addizionali regionali relative all'anno 2003, assoggettando a tassazione una plusvalenza di Euro 123.097,00 derivante dalla vendita di un terreno edificabile. Il contribuente contestava l'atto per carenza di motivazione e per l'infondatezza della pretesa tributaria. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ridotto la plusvalenza a Euro 2.405,49, ritenendo rilevante, ai fini della determinazione del valore del bene, il momento della stipula del contratto preliminare e non quello dell'atto pubblico di vendita. Dopo l'impugnazione dell'Ufficio e il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, il giudizio doveva valutare anche l'applicabilità dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015.

La decisione

In sede di riassunzione, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la portata interpretativa dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 e la sua applicabilità alle controversie pendenti. Poiché l'avviso di accertamento era fondato esclusivamente sul maggiore valore accertato ai fini dell'imposta di registro, l'Ufficio ha accettato la richiesta del contribuente di confermare la precedente sentenza favorevole. La Commissione Tributaria Regionale ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015

    La disposizione è stata considerata di natura interpretativa e applicabile anche alle controversie pendenti. Essa impedisce, nel caso esaminato, di determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base del maggiore valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

  • Art. 63, D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riassunzione del processo tributario davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione della sentenza.

  • Direttiva dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 19 ottobre 2015

    È richiamata per confermare l'efficacia interpretativa della modifica normativa e la sua applicazione anche ai procedimenti ancora pendenti.

Massime di principio

  • Il maggiore valore attribuito a un immobile ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, determinare automaticamente una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF.
  • Quando l'accertamento della plusvalenza è fondato esclusivamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro, l'Amministrazione deve disporre di ulteriori elementi idonei a dimostrare l'effettivo maggior corrispettivo o guadagno.
  • Le norme di interpretazione autentica possono applicarsi anche ai giudizi tributari pendenti, compresi quelli riassunti dopo una cassazione con rinvio, se la loro efficacia retroattiva è prevista o riconosciuta.
  • Se, alla luce della normativa sopravvenuta, l'Ufficio riconosce l'infondatezza della propria pretesa e accetta la domanda del contribuente, il giudizio può estinguersi per cessata materia del contendere.
  • La determinazione della plusvalenza deve riferirsi al corrispettivo effettivamente realizzato e non può fondarsi automaticamente su una presunzione derivante da un diverso valore fiscalmente rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.