Sentenza del 21/05/2018 n. 294 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Agevolazioni IVA per investimenti ambientali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto alla società la detassazione dell'intero costo sostenuto per l'acquisto di beni strumentali, quali compattatori e cassoni scarrabili, utilizzati nell'attività di riciclaggio dei rifiuti. Secondo l'Ufficio, l'agevolazione prevista dall'art. 6 della legge n. 388/2000 (cosiddetta Tremonti Ambiente) poteva riguardare esclusivamente i costi di investimento supplementari sostenuti per migliorare le prestazioni ambientali degli impianti, secondo il cosiddetto approccio incrementale, e non l'intero costo dei beni ordinariamente impiegati nell'attività d'impresa. La società sosteneva invece che i beni acquistati avessero una diretta valenza ambientale e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, oltre alla riforma della compensazione delle spese.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha rigettato l'appello incidentale della società. Ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, confermando il recupero a tassazione della variazione in diminuzione di euro 117.010,00. I giudici hanno precisato che l'agevolazione non spetta per il semplice acquisto di beni strumentali utilizzati da imprese operanti nel settore ambientale, ma solo per la maggiore spesa sostenuta rispetto all'investimento ordinario, necessaria a prevenire, ridurre o riparare l'inquinamento prodotto dall'impresa stessa. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.700,00, oltre IVA e CPA se dovute.
Norme richiamate
Art. 6, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Tremonti Ambiente)
"Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale"
L'agevolazione deve essere determinata considerando esclusivamente il costo aggiuntivo sostenuto per conseguire un miglioramento ambientale rispetto all'investimento ordinario, non l'intero costo del bene strumentale.
Art. 6, comma 13, legge n. 388/2000
La quota agevolabile è costituita dal costo supplementare destinato a prevenire, ridurre o riparare i danni ambientali e non dal costo complessivo dei beni impiegati nell'attività.
Art. 6, comma 19, legge n. 388/2000
La detassazione riguarda l'eccedenza degli investimenti ambientali rispetto alla media degli investimenti ordinari, ossia il maggior costo sostenuto per dotare gli impianti di sistemi o accorgimenti migliorativi.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 266 dell'11 luglio 2002
Fornisce chiarimenti sull'approccio incrementale, richiedendo la quantificazione dei costi di investimento supplementari necessari per raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali per investimenti ambientali spettano, in linea generale, per il costo incrementale sostenuto per migliorare le prestazioni ambientali di impianti o beni strumentali, non per l'intero costo di beni normalmente necessari all'attività.
- Lo svolgimento di un'attività avente genericamente finalità ambientale, come il riciclaggio o il recupero dei rifiuti, non è sufficiente da solo a legittimare l'agevolazione.
- Il contribuente deve dimostrare quale fosse l'investimento ordinario e qual è stata la spesa ulteriore specificamente destinata a ridurre l'inquinamento prodotto dalla propria attività.
- Un bene è agevolabile non per la sua semplice appartenenza a un settore ambientale, ma per le caratteristiche aggiuntive o gli accorgimenti che determinano un effettivo miglioramento ambientale rispetto alla soluzione ordinaria.
- La deduzione dell'intero prezzo di acquisto di beni strumentali, senza una quantificazione separata del costo supplementare ambientale, espone il contribuente al recupero fiscale e alla conferma dell'accertamento.
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