Sentenza del 21/05/2018 n. 1148 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Imposta valore aggiunto (IVA) - Accertamento - Contestazione di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova - Distribuzione .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova quando l'Amministrazione finanziaria sostiene che il contribuente abbia detratto l'IVA indicata in fatture emesse da un soggetto diverso dall'effettivo cedente del bene o prestatore del servizio. In tale ipotesi, l'operazione può essere reale sotto il profilo oggettivo, ma soggettivamente inesistente quanto all'identità del cedente. L'Amministrazione deve dimostrare che il contribuente, al momento dell'acquisto, sapesse o potesse sapere, usando l'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente indicato in fattura aveva evaso l'imposta o partecipato a una frode. La prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi concreti e idonei ad allertare un imprenditore onesto e mediamente esperto.
La decisione
Il principio affermato è che il disconoscimento della detrazione non può basarsi sulla sola circostanza che il cedente formale sia diverso dall'effettivo fornitore. Spetta anzitutto all'Amministrazione provare, anche presuntivamente, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Solo dopo tale dimostrazione il contribuente è tenuto a fornire elementi idonei a dimostrare di avere adottato tutte le cautele ragionevoli e di essere estraneo alla frode. Il testo fornito non indica l'esito concreto del giudizio, ma enuncia questo criterio di distribuzione dell'onere probatorio.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto alla detrazione
Il contribuente ha diritto di portare in detrazione l'IVA pagata, salvo che sia dimostrata la sua partecipazione consapevole o colposa a una frode fiscale.
La detrazione può essere negata nelle operazioni soggettivamente inesistenti solo se l'Amministrazione dimostra che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione o in una frode.
Principi sull'onere della prova e sulle presunzioni semplici
La relativa prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici.
L'Amministrazione può fondare la contestazione su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare che gli elementi disponibili al contribuente avrebbero dovuto metterlo in guardia sulla possibile frode.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a dimostrare che il fornitore indicato in fattura non coincide con l'effettivo cedente: deve provare anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- La prova dell'Amministrazione può essere indiziaria e basarsi, ad esempio, su prezzi anomali, rapporti commerciali privi di giustificazione, modalità di pagamento irregolari, assenza di struttura del fornitore o altre circostanze anomale.
- Una volta forniti indizi sufficienti sulla consapevolezza o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere agito con la diligenza normalmente esigibile da un operatore economico.
- La mera regolarità formale della fattura non garantisce automaticamente il diritto alla detrazione, ma neppure l'eventuale irregolarità del fornitore comporta automaticamente la perdita del diritto.
- La valutazione deve essere effettuata con riferimento alle informazioni concretamente disponibili al contribuente al momento dell'operazione, non sulla base di fatti emersi soltanto successivamente.
Testo integrale
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