Cassazione Penale, Sentenza n. 30034/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per i delitti di associazione di tipo camorristico (art. 416-bis c.p.) e per due estorsioni. Il ricorrente denunciava, in particolare, violazione del diritto di difesa e vizio di motivazione: il pubblico ministero non avrebbe prodotto in udienza, né avrebbe comunicato al difensore, atti sopravvenuti (inclusi le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Raffaele e Domenico Bervicato) sui quali il Tribunale del riesame avrebbe fatto affidamento; inoltre si contestava l'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori per incongruenze e assenza di riscontri e la mancata valutazione delle circostanze favorevoli (es. posizione di presunta vittima di usura). Si deducevano violazioni di norme sul procedimento di riesame e sul diritto al contraddittorio (artt. 291, 309 c.p.p. e art. 274 c.p.p. segnalati).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: è emerso che il Pubblico ministero era assente in udienza e che gli atti sopravvenuti (dichiarazioni dei collaboratori) erano stati trasmessi alla cancelleria prima dell'udienza ma senza che risultasse la loro specifica inclusione nel fascicolo relativo a Giustiniani né che il difensore ne fosse informato; il provvedimento impugnato indicava erroneamente che tali atti fossero stati prodotti in udienza. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli e ha assorbito gli altri motivi. Disposto l'invio degli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Norma che definisce e sanziona l'associazione di tipo mafioso; la misura cautelare era motivata dalla gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla necessità di motivazione e agli elementi probatori utilizzati dal Tribunale del riesame
art. 309, commi 5 e 9 cod. proc. pen.
Il comma 9 autorizza le parti a integrare il compendio indiziario in udienza e consente la trasmissione di atti sopravvenuti; la Corte ha però sottolineato che la trasmissione deve essere effettiva e comunicata alla difesa affinché sia garantito il contraddittorio
Richiamato con riguardo alla necessità che il provvedimento motivi adeguatamente sulla non occasionalità delle condotte e sul ruolo dell'indagato
art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata ai fini della limitazione dell'enunciazione dei motivi necessari per la decisione
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza e sulle conseguenze del rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente per il riesame
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria in seguito alla decisione della Corte
Massime di principio
- La trasmissione di atti sopravvenuti da parte della Pubblica Accusa è consentita, ma occorre che tali atti siano effettivamente inseriti nel fascicolo dell'indagato e che il difensore sia tempestivamente informato per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa e il contraddittorio.
- Se il provvedimento di riesame assume come elementi decisivi dichiarazioni di collaboratori, il giudice deve valutare la loro attendibilità alla luce di riscontri concreti; l'assenza di riscontri significativi può rendere fragile la motivazione sulla gravità indiziaria.
- Errori formali del provvedimento (es. indicare che atti sono stati prodotti in udienza quando il PM era assente) o lacune procedurali rilevanti possono determinare l'annullamento e il rinvio per un nuovo giudizio, con assorbimento degli altri motivi di impugnazione.
- La Corte di legittimità tende a privilegiare la tutela del contraddittorio: la mera esistenza di atti nuovi non giustifica la loro utilizzazione se non è garantita la possibilità per la difesa di conoscerli e contestarli.
- In presenza di contestazioni sulla credibilità di collaboratori di giustizia, è prudente per l'organo giudicante indicare i riscontri oggettivi che sorreggono la valutazione per evitare vizio di motivazione.
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