Cassazione Civile, Ordinanza n. 23064/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano nei confronti della società ricorrente, di un socio e di ulteriori coobbligati, per il pagamento in favore della compagnia assicurativa controricorrente della somma di euro 183.000 oltre interessi e spese. L'opposizione al decreto è stata rigettata in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. In cassazione i soccombenti hanno proposto ricorso con sette motivi, ma nelle more hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal difensore e personalmente dalle parti. La compagnia resistente non ha aderito alla rinuncia, ma la Corte ha ritenuto comunque che tale atto fosse idoneo a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione da parte dei ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia al ricorso. Ha inoltre condannato i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.600, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. La Corte ha anche precisato che, pur essendo il ricorso soggetto ratione temporis all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non essendo la decisione equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non era dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391, secondo comma, c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e le spese vanno poste a carico dei ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando la definizione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio quando manifesti il venir meno dell'interesse del ricorrente alla decisione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, le spese processuali seguono la soccombenza della parte che ha proposto il ricorso e vengono poste a suo carico.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo alle ipotesi espressamente equiparate al rigetto o all'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non alla rinuncia che determina estinzione del processo.
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