Cassazione Penale, Sentenza n. 40472/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in primo grado per i reati di ricettazione (art. 648-bis cod. pen.) e riciclaggio (art. 648 cod. pen.). Gli argomenti di cassazione sono: (1) nullità della perquisizione, del sequestro e degli accertamenti eseguiti in assenza del difensore e violazione delle garanzie di difesa; (2) vizio di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva, con specifiche censure sulla identificazione degli ovini, sulla provenienza delittuosa e sulla gestione comune dell'azienda; (3) contestazione della prova della consapevolezza della provenienza furtiva degli animali; (4) questione di legittimità costituzionale per presunta sproporzione fra le pene previste per ricettazione e riciclaggio (violazione artt. 3 e 27 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati. Sul profilo processuale, ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti e l'applicazione delle norme procedurali relative a ispezioni aziendali, perquisizioni e vincoli probatori (richiamando gli artt. 352 e ss. e l'art. 348, comma 4, cod. proc. pen.), osservando che gli indagati erano stati informati della facoltà di farsi assistere e non l'avevano esercitata. Sulle censure di merito la Corte ha escluso travisamento probatorio: la provenienza illecita degli ovini è stata adeguatamente dimostrata tramite riconoscimento per caratteristiche peculiari, codici tatuati e targhette, la collocazione presso l'azienda dei Pintore e la mancanza di prova di acquisto lecito; la cauterizzazione dei codici è stata ritenuta attività di occultamento riconducibile a chi aveva la disponibilità dell'azienda. La questione costituzionale è stata rigettata come manifestamente infondata per la differente struttura e ratio delle fattispecie (ricettazione vs. riciclaggio) e per la discrezionalità del legislatore nella modulazione del trattamento sanzionatorio. Condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (ricettazione)
Imputata ai ricorrenti per aver ricevuto e detenuto animali di provenienza furtiva; la pronuncia ritiene che la fattispecie sia stata applicata correttamente in base alla prova raccolta
art. 648 cod. pen. (riciclaggio)
Contestata per le attività di trasformazione/occultamento (es. cauterizzazione del codice identificativo); la Corte ha ritenuto configurabile la condotta come diversa e più grave rispetto alla mera ricezione
artt. 352 e ss. cod. proc. pen. (attività della P.G. e ricerca dei mezzi di prova)
Richiamati come corretta base normativa per le ispezioni aziendali e le attività investigative svolte dalla Stazione Carabinieri, autorizzate e in esecuzione di provvedimenti
art. 348, comma 4, cod. proc. pen. (verifiche con ausiliari, es. veterinario)
Usato per giustificare la presenza e l'operato del veterinario quale ausiliario degli operanti nelle verifiche sugli animali
I ricorrenti avevano invocato la nullità ex art. 360 per carenza di contraddittorio; la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato la disciplina degli atti urgenti/irripetibili quando pertinente
art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (trattazione scritta)
Procedura seguita per la trattazione del ricorso in sede di legittimità
art. 606 cod. proc. pen. (vizi di motivazione impugnati in Cassazione)
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità: la Corte non è luogo per rinnovare la valutazione del merito quando la motivazione del giudice di merito è logico-giuridicamente corretta
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e ammende per ricorso infondato)
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per impugnazione manifestamente infondata
art. 3 Cost. (parità e divieto di discriminazione)
Invocato nella questione di legittimità ma ritenuto non violato: la differenza di trattamento tra fattispecie è giustificata dalla differente struttura e finalità delle norme
art. 27 Cost. (principio di responsabilità penale e proporzione della pena)
Richiamato nella censura di sproporzione; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione, avendo il legislatore diversificato le fattispecie in ragione della maggiore offensività di talune condotte
Massime di principio
- La mancata presenza del difensore durante una perquisizione o ispezione non determina automaticamente la nullità degli atti: è determinante se il soggetto sia stato informato della facoltà di assistenza e se abbia rinunciato espressamente o di fatto; per gli atti 'a sorpresa' la sola informazione è spesso sufficiente
- La Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione di merito o a riequilibrare la prova ove la motivazione del giudice di merito sia logico-giuridicamente congrua: i vizi di fatto e la riconsiderazione delle prove devono essere dedotti in sede di merito
- L'identificazione di beni mobili (es. animali) come provento di reato può fondarsi su elementi di riconoscimento tipici, targhette, codici tatuati e caratteristiche peculiari; l'assenza di un accertamento peritale non è sempre decisiva se il complesso probatorio è congruo
- La ricostruzione di una gestione unitaria o comune di un'impresa può essere desunta da condotte concrete e dai registri aziendali; la mera distinzione formale nelle intestazioni non esclude responsabilità comuni se i fatti dimostrano una gestione effettiva condivisa
- La trasformazione o occultamento della provenienza illecita (es. cauterizzazione di codici) può integrare reati autonomi rispetto alla mera ricezione della cosa, con conseguente modello sanzionatorio differenziato
- Le questioni costituzionali sulla sproporzione delle pene incontrano resistenza se la norma impugnata ha una diversa ratio e struttura rispetto al parametro di confronto; le censure devono essere motivate e non meramente assertive
- Proporre ricorsi in Cassazione con censure generiche, ripetitive o manifestamente infondate espone a condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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