Cassazione Civile, Ordinanza n. 22632/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce dalla detenzione, da parte di un coerede, di un immobile caduto in comunione ereditaria dopo il decesso della madre. Due coeredi avevano chiesto la condanna del fratello al risarcimento del danno da occupazione senza titolo. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto al risarcimento solo da una data successiva sia al decesso sia alla diffida inviata dagli attori, liquidando euro 3.000, già offerti in mediazione. Gli attori avevano appellato lamentando che la decorrenza del danno dovesse essere fissata al decesso della proprietaria, che la liquidazione fosse troppo esigua e che fosse illegittima la compensazione integrale delle spese. La Corte d'appello aveva respinto il gravame e condannato gli appellanti alle spese e a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. In cassazione i soccombenti proponevano ricorso articolato in tre motivi, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha rilevato che il ricorso era improcedibile: la sentenza impugnata era indicata come notificata, ma era stata depositata solo in copia priva della relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava alcuna 'prova di resistenza'.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., senza esaminare i motivi. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione della sentenza impugnata munita della relata di notificazione e ha escluso la possibilità di sanare il vizio, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione devono essere depositati, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata e la relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata; la mancanza di uno solo dei documenti determina l'improcedibilità, salvo sanatoria nei limiti e nei termini indicati dalla giurisprudenza richiamata.
La produzione separata della copia della sentenza con relata è possibile nei limiti consentiti dalla norma, in via estensiva, purché entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
Il deposito del documento mancante deve avvenire entro il termine previsto per il ricorso, altrimenti il vizio non è sanabile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
La corte d'appello aveva condannato gli appellanti anche al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di improcedibilità o rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata risulti notificata, il deposito della sola copia della decisione senza la relata di notificazione non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è superabile per effetto della mancata contestazione della controparte, poiché il controllo mira a verificare la formazione del giudicato, profilo sottratto alla disponibilità delle parti.
- La sanatoria del difetto documentale è possibile solo se il documento mancante è prodotto nei termini di legge o comunque risulta già nella disponibilità del giudice; se il ricorso è stato notificato oltre il termine breve, viene meno anche la possibilità di fare affidamento su una 'prova di resistenza'.
- La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione del ricorso costituisce un fatto processuale che comporta autoresponsabilità della parte nella corretta produzione della documentazione necessaria a dimostrare la tempestività e la procedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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