Cassazione Civile, Ordinanza n. 30407/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario aperto nel 1986, con pattuizione scritta iniziale e successiva rinegoziazione delle condizioni nel 2004, chiuso nel 2010 con saldo finale a debito non corrisposto. In primo grado il tribunale aveva accolto in parte la domanda della correntista, dichiarando nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione di una somma risultante dal ricalcolo del conto. La banca aveva appellato e la corte d'appello, ritenendo non integralmente ricostruibile il rapporto per mancanza di alcuni estratti conto finali, aveva comunque riformato la decisione, individuando un saldo finale a debito della correntista e negando ulteriori decurtazioni, tra cui quella per asserita usura sopravvenuta. La correntista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente reputato coperte da giudicato interno le sue contestazioni su interessi convenzionali, commissione di massimo scoperto e pretesa inefficacia sanante dell'adeguamento bancario, nonostante tali questioni fossero state solo riproposte in appello e non oggetto di appello incidentale; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, censurando l'adesione della corte d'appello alla seconda delle due ipotesi ricostruttive elaborate dal consulente tecnico, ritenuta dalla ricorrente irrealistica, disomogenea e fondata su interpolazioni prive di riscontro contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che, poiché il tribunale aveva espressamente o implicitamente respinto le domande della correntista su interessi convenzionali, commissione di massimo scoperto e inefficacia sanante dell'adeguamento alle nuove regole sulla capitalizzazione, la loro devoluzione in appello richiedeva un rituale appello incidentale e non la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ha inoltre osservato che la correntista non era affatto totalmente vittoriosa in primo grado, perché le sue ulteriori doglianze erano state disattese, con conseguente interesse e onere di impugnazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché cumulava in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale, senza indicare un fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito, senza specificare la norma violata e senza rispettare il requisito di autosufficienza, limitandosi a contestare la scelta del metodo di calcolo adottato nella valutazione della consulenza tecnica. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, se non rimaste assorbite ma espressamente o implicitamente rigettate, non possono essere solo riproposte: per devolverle al giudice d'appello occorre appello incidentale.
Le censure contro le statuizioni sfavorevoli di primo grado devono essere dedotte con specifici motivi di gravame incidentale.
Il mancato gravame sulle statuizioni sfavorevoli determina giudicato interno.
Non consente il rilievo officioso di questioni coperte da giudicato interno; la loro devoluzione richiede il corretto mezzo di impugnazione.
Il ricorso per cassazione per violazione di legge deve indicare specificamente la norma asseritamente violata.
Il vizio motivazionale richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo omesso, non la mera critica della valutazione delle prove o della consulenza tecnica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Introduce il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Se una domanda o eccezione è stata respinta, espressamente o implicitamente, in primo grado, la parte che intenda contestarla in appello deve proporre appello incidentale; la mera riproposizione è sufficiente solo per questioni rimaste assorbite o non esaminate.
- La parte che ha ottenuto solo una vittoria parziale in primo grado è soccombente per la parte non accolta delle proprie domande ed ha quindi interesse e onere di impugnare su quei capi.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i singoli errori denunciati.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la semplice contestazione della scelta del giudice di merito tra diverse metodologie tecniche o contabili.
- La critica alla consulenza tecnica d'ufficio deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare puntualmente la relazione censurata, il contenuto rilevante e le ragioni giuridicamente pertinenti dell'errore dedotto.
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