Sentenza n. 2567/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento 1) della <<comunicazione di annullamento della DIA del 12/07/2012, n. 35514 ai sensi dell'art. 21/nonies Legge 241/90>>, datata 22/11/2022, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione Territoriale del resistente Comune; 2) di ogni atto antecedente, conseguente e, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di annullamento d'ufficio della DIA presentata nel 2012
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio della DIA, deducendo: la decadenza dal potere di autotutela per il decorso del termine previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990; la mancata esplicitazione dell'interesse pubblico e il difetto di motivazione; l'inapplicabilità dell'art. 21-nonies, comma 2; l'erroneità della contestazione relativa all'omessa indicazione del mutamento di destinazione d'uso nella relazione tecnica; l'assoggettamento del mutamento di destinazione d'uso al permesso di costruire; l'inapplicabilità della disciplina sulle zone sismiche; e l'erroneità del rapporto individuato dall'amministrazione tra la DIA e la precedente domanda di condono edilizio. La DIA, presentata nel 2012, riguardava interventi di diversa distribuzione degli spazi interni, frazionamento e successiva fusione di unità immobiliari, sistemazione di recinzioni, risanamento del calcestruzzo, rifacimento di intonaci e tinteggiatura. L'immobile era tuttavia interessato da una domanda di condono edilizio presentata nel 1986, successivamente integrata nel 2012 e nel 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate, congiuntamente, le censure relative alla tardività dell'autotutela, all'interesse pubblico e alla motivazione. L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio oltre il termine ordinario è possibile quando l'illegittimità sia stata determinata da una falsa rappresentazione imputabile al privato o da dichiarazioni concretamente fuorvianti, tali da impedire all'amministrazione di percepire tempestivamente il vizio; in tale ipotesi non sussiste un affidamento legittimo e incolpevole e l'interesse pubblico al ripristino della legalità è considerato in re ipsa, senza necessità di una specifica ponderazione con gli interessi privati. Nel caso concreto, la relazione tecnica allegata alla domanda di condono indicava che le opere non avrebbero comportato un mutamento di destinazione d'uso, mentre i grafici allegati alla DIA evidenziavano una situazione diversa. In caso di discordanza tra testo chiaro della relazione tecnica e rappresentazione grafica, il giudice ha attribuito prevalenza al dato letterale. In ogni caso, il TAR ha ritenuto assorbente la legittimità della ragione fondata sulla pendenza della domanda di condono. La pendenza del condono determina una temporanea cristallizzazione dell'assetto edilizio e impedisce la formazione o l'adozione di ulteriori titoli, anche taciti, relativi a modifiche strutturali dell'immobile; sono consentiti soltanto interventi conservativi che non modifichino le caratteristiche essenziali o la destinazione d'uso. Alla data dell'annullamento non si era formato il silenzio-assenso sul condono, poiché il termine di 24 mesi decorre dalla presentazione della domanda solo se completa, altrimenti dall'integrazione documentale; nel caso concreto il termine decorreva dall'integrazione del 26 luglio 2021. Essendo sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa di un atto plurimotivato, le ulteriori censure sono state assorbite. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio oltre il termine ordinario è ammissibile quando l'illegittimità derivi da una falsa rappresentazione imputabile al privato o da dichiarazioni concretamente fuorvianti; in tal caso non sussiste un affidamento legittimo e incolpevole e l'interesse pubblico al ripristino della legalità è considerato in re ipsa.
art. 21-nonies, comma 2, l. 241/1990
La disciplina è stata esaminata in relazione alla possibilità di annullare tardivamente il titolo edilizio in presenza di una rappresentazione non veritiera o fuorviante dei presupposti.
Il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono decorre dalla presentazione solo se la domanda è completa; in caso contrario decorre dalla successiva integrazione documentale.
Richiamata dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle zone sismiche; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla disciplina delle zone sismiche; la relativa censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Massime di principio
- L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio oltre il termine ordinario è ammissibile quando il privato abbia fornito una rappresentazione falsa o concretamente fuorviante dei presupposti dell'intervento, impedendo all'amministrazione di esercitare tempestivamente il proprio potere; in tale situazione non è configurabile un affidamento legittimo e incolpevole del privato.
- Le dichiarazioni fuorvianti rilevanti ai fini dell'estensione temporale dell'autotutela comprendono anche indicazioni non formalmente false, ma causalmente idonee a impedire agli uffici di percepire l'illegittimità del titolo.
- Quando la relazione tecnica e gli elaborati grafici di una pratica edilizia sono tra loro discordanti, il dato letterale della relazione prevale sulla rappresentazione grafica se è formulato in modo chiaro.
- La pendenza di una domanda di condono edilizio determina la temporanea cristallizzazione dell'assetto edilizio dell'immobile e impedisce l'adozione o la formazione di ulteriori titoli, anche taciti, per interventi modificativi; sono consentiti soltanto interventi conservativi che non alterino le caratteristiche essenziali o la destinazione d'uso.
- Il termine di 24 mesi per la formazione del silenzio-assenso su una domanda di condono decorre dalla presentazione della domanda solo quando essa sia completa; altrimenti decorre dalla data di integrazione della documentazione necessaria.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificativa per respingere il ricorso, con assorbimento delle censure relative alle altre motivazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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