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Ordinanza

Ordinanza n. 1257/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione generale Promozione investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo, prot. n. 267769, del 27/11/2025, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025 (doc.1), non notificato, nonché ove occorrer possa: - dell’“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, del Ministero del turismo, prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” (doc.2); - della graduatoria dei soggetti ammessi, prot. n. 264763, di data 20.11.2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025 (doc.3), nonché: - dello stesso sorteggio di data 18.11.2025 e/o dell’eventuale atto che lo costituisce/documenta; della nota prot. n.; 262568 del 14.11.2025 di convocazione del medesimo (doc.4); nonché dell’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio; - di ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, prot. n. 264380/25 del 19.11.2025 (doc.5); con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all’esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero resistente.

Giustizia amministrativa202601270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di concessione e impegno dei contributi, con la relativa graduatoria, sorteggio e atti presupposti, nell’ambito dell’avviso per il finanziamento di impianti di risalita e innevamento artificiale nei luoghi montani e comprensori sciistici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di concessione e impegno delle risorse, gli elenchi allegati, l’avviso pubblico, la graduatoria dei soggetti ammessi, il sorteggio utilizzato per la formazione della graduatoria e gli atti presupposti e conseguenti. Ha chiesto l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare, riservandosi motivi aggiunti dopo l’acquisizione della documentazione ministeriale. In particolare, la ricorrente rivendica, in relazione al primo motivo di ricorso, l’attribuzione di un punteggio complessivo di 90 punti, pari a quello conseguito dal primo classificato. Il giudice ha rilevato che, in ragione di tale prospettazione, devono essere considerati controinteressati tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria relativa ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che le questioni dedotte necessitino di un approfondimento nella sede di merito. Ha quindi ritenuto adeguata la tutela della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 28 settembre 2026. Poiché la ricorrente rivendica un punteggio pari a quello del primo classificato, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria e non evocati in giudizio. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con successivo deposito della prova della pubblicazione entro i cinque giorni seguenti. L’avviso dovrà indicare il giudice e il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, i controinteressati, una sintesi dei motivi e delle domande e il contenuto dell’ordinanza. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    le esigenze della parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio

    Quando le questioni cautelari richiedono un approfondimento incompatibile con una decisione sommaria, il giudice può assicurare una tutela sollecita fissando direttamente l’udienza di merito.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti non evocati in giudizio

    Il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio quando risultano necessari soggetti non chiamati nel processo.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    In presenza di un elevato numero di controinteressati, l’integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami, secondo modalità e termini stabiliti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente contesta una graduatoria e sostiene di avere diritto a un punteggio tale da collocarlo al primo posto o comunque da incidere sulla posizione di tutti i soggetti utilmente graduati, questi ultimi assumono la qualità di controinteressati e devono essere evocati in giudizio.
  • Se la controversia cautelare presenta questioni che richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, ma la posizione del ricorrente necessita comunque di una definizione celere, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dei motivi.
  • L’elevato numero dei controinteressati può giustificare l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 49, comma 3, c.p.a.; il giudice deve indicare contenuti, modalità e termini della pubblicazione e del deposito della relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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