Cassazione Civile, Ordinanza n. 07374/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (possessore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di reintegrazione nel possesso relativa a due appezzamenti di terreno. La parte ricorrente sosteneva di essere stata spogliata dalla controparte, che aveva recintato i fondi con lucchetto, impedendone l’accesso. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta perché ritenuta non provata l’attualità del possesso al momento dello spoglio. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe ignorato il giudicato formatosi su altre decisioni che avevano accertato l’usucapione della proprietà dei medesimi terreni e/o la tutela possessoria della ricorrente; 2) violazione degli artt. 1143, 1146 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito escluso l’attualità del possesso, nonostante il possesso fosse stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato e fosse stato trasmesso dai genitori alla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la regola per cui il titolo di provenienza non sostituisce la prova del possesso non vale, in modo assoluto, quando il titolo prodotto sia una sentenza passata in giudicato che dichiari l’acquisto della proprietà per usucapione. In tal caso il giudicato deve essere valutato dal giudice possessorio perché è idoneo a dimostrare l’attualità del possesso al momento dello spoglio, se la pronuncia accerta che l’usucapione si è compiuta proprio in quel contesto temporale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il giudicato sostanziale sulle precedenti decisioni deve essere considerato dal giudice successivo, se rilevante ai fini dell’accertamento del possesso attuale al momento dello spoglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della successione nel possesso.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della successione nel possesso del dante causa.
Richiamato per la distribuzione dell’onere della prova nel giudizio possessorio.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
L’usucapione ordinaria ventennale è valorizzata come titolo dichiarativo che presuppone il possesso pacifico, continuato e ininterrotto.
Richiamato per la certificazione del passaggio in giudicato della sentenza prodotta.
Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nell’azione di reintegrazione nel possesso, il ricorrente deve normalmente provare l’effettivo esercizio, con attualità, della signoria di fatto sul bene al momento dello spoglio.
- Il titolo di provenienza del bene non sostituisce di regola la prova del possesso, ma può concorrere a chiarirne i connotati.
- Quando il titolo prodotto è una sentenza passata in giudicato che accerta l’acquisto della proprietà per usucapione, il giudice possessorio deve valutarla come elemento idoneo a dimostrare l’attualità del possesso al tempo dello spoglio, perché l’usucapione presuppone un possesso pacifico, continuato e ininterrotto.
- Nel giudizio possessorio sono irrilevanti, ai fini della prova dell’attualità del possesso al momento dello spoglio, decisioni riferite a periodi storici diversi e anteriori, se non correlate alla medesima vicenda di spoglio.
- Il giudicato su un accertamento di usucapione può incidere sul successivo giudizio possessorio quando attesta in modo diretto la persistenza del possesso nel periodo rilevante.
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