Cassazione Civile, Ordinanza n. 25709/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente utilizzatore)
La controversia
Il lavoratore aveva prestato attività per il Comune dall’11 novembre 1996 al 28 febbraio 2015 come lavoratore socialmente utile, sulla base di un progetto rinnovato continuativamente. Sosteneva che le mansioni effettive fossero estranee al progetto e di essere stato stabilmente inserito nell’organizzazione comunale; chiedeva, ai sensi dell’art. 2126 c.c., le differenze retributive rispetto al trattamento dei dipendenti comunali e la regolarizzazione contributiva. Il Tribunale di Rieti aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4756/2022 depositata il 22 dicembre 2022, aveva respinto l’appello. Dopo la morte del lavoratore, gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) omessa pronuncia sul motivo d’appello D3, relativo all’asserita estraneità delle mansioni rispetto al progetto; (2) motivazione incomprensibile sul medesimo motivo; (3) violazione dell’art. 2126 c.c., sostenendo che la deviazione dal progetto e lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente fossero aspetti riconducibili a un’unica più ampia difformità della prestazione; (4) violazione della disciplina dei lavori socialmente utili e dell’art. 2126 c.c., contestando sia l’asserita mancata proposizione di una domanda risarcitoria distinta, sia l’esclusione che la reiterazione o proroga dei progetti oltre i limiti temporali legali potesse fondare il riconoscimento delle differenze. Quanto alla doglianza risarcitoria, i ricorrenti richiamavano un passaggio dell’atto d’appello senza indicare se e dove la domanda fosse stata formulata nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: benché la Corte d’appello non avesse esaminato separatamente il motivo D3, aveva implicitamente e chiaramente aderito alla ricostruzione del Tribunale, che non aveva respinto la domanda soltanto per carenze di allegazione, ma aveva svolto prova testimoniale ed escluso in fatto la deviazione dal progetto; la motivazione era quindi comprensibile e non ricorreva omessa pronuncia. Il terzo motivo è infondato: per applicare l’art. 2126 c.c. al rapporto LSU occorrono congiuntamente una radicale difformità dell’attività dal progetto e modalità della prestazione tali da presupporre lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente; il secondo requisito non assorbe il primo. Poiché i giudici di merito avevano accertato che il lavoratore non aveva svolto attività difforme dal progetto, tale accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione, era sufficiente a escludere la subordinazione. Nel quarto motivo, la doglianza relativa alla domanda risarcitoria è inammissibile perché non indica dove essa fosse stata proposta nel ricorso introduttivo. La censura sulla reiterazione dei progetti è respinta: progetti successivi sono autonomi e la durata complessiva del rapporto con l’ente, superiore ai limiti temporali di un singolo progetto, non dimostra da sola la violazione dei limiti di durata. L’art. 2126 c.c. può venire in rilievo anche se l’originario progetto è prorogato oltre la durata legale, ma il lavoratore deve dimostrare sia l’irregolarità della proroga sia l’estraneità delle mansioni al progetto e la loro riconducibilità al lavoro subordinato. Nel caso concreto non erano state dimostrate né una deviazione radicale dal progetto né periodi lavorativi privi di copertura progettuale o coperti da proroghe o rinnovi irregolari. I ricorrenti sono stati condannati a pagare al Comune le spese di cassazione, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla sulle spese per le amministrazioni rimaste intimate.
Norme richiamate
Sarebbe pertanto erronea una decisione che escludesse in radice tale possibilità e che, in presenza di adeguate allegazioni, omettesse di procedere a un accertamento di fatto sulla sussistenza della subordinazione.
La disciplina dell’art. 2126 c.c. può applicarsi alla prestazione formalmente resa nell’ambito di un progetto LSU quando, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare il rapporto come subordinato; la possibilità non può essere esclusa in astratto, ma richiede un accertamento fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su un motivo d’appello ricorre solo quando il giudice ne abbia totalmente ignorato l’oggetto; non ricorre se la questione è stata affrontata implicitamente, anche con motivazione sintetica e senza seguire l’ordine formale dei motivi d’impugnazione.
- La motivazione non è incomprensibile quando, pur senza una trattazione separata del motivo, consente di individuare il percorso logico seguito e la ragione per cui la censura è stata disattesa.
- Per riconoscere, in un rapporto formalmente qualificato come lavoro socialmente utile, una prestazione subordinata tutelabile ai sensi dell’art. 2126 c.c., sono necessari sia una radicale difformità dell’attività dal progetto sia modalità di svolgimento che presuppongano lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente. Lo stabile inserimento non sostituisce la prova della difformità dal progetto, che costituisce un prerequisito essenziale.
- La reiterazione di progetti LSU o LPU distinti e autonomamente autorizzati non crea, per il solo fatto della continuità presso lo stesso ente o della durata complessiva superiore al limite previsto per un singolo progetto, un unico rapporto da valutare unitariamente ai fini della durata legale. La conformità temporale va verificata per ciascun progetto.
- La proroga dell’originario progetto oltre la durata legale può lasciare scoperto da progetto il periodo eccedente e consentire una domanda di compenso ai sensi dell’art. 2126 c.c.; il lavoratore deve tuttavia provare l’irregolarità della proroga e la radicale estraneità delle mansioni svolte rispetto al progetto, così da dimostrare i presupposti della subordinazione.
- Chi denuncia in cassazione che il giudice d’appello abbia erroneamente escluso la proposizione di una domanda deve indicare, in modo specifico, se e dove quella domanda fosse stata formulata nell’atto introduttivo; il mero richiamo a un passaggio dell’atto d’appello non soddisfa tale onere.
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