Cassazione Civile, Ordinanza n. 27133/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito della società concedente relativo a un contratto di leasing avente a oggetto un capannone industriale, già risolto prima del fallimento dell’utilizzatrice. La concedente chiedeva l’ammissione di somme per canoni insoluti e per indennità di risoluzione, oltre alla restituzione dell’immobile; il giudice delegato aveva respinto la domanda valorizzando l’eccezione della curatela di compensazione tra il credito della fallita per i canoni versati e quello della concedente per l’equo indennizzo, ritenendo applicabile l’art. 1526 c.c. Il tribunale, invece, ha accolto l’opposizione della concedente ritenendo applicabile analogicamente l’art. 72-quater l.fall. e ammettendo l’intero credito, con riserva di dedurre quanto ricavato dalla riallocazione del bene. Il fallimento ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 72-quater l.fall. e dei limiti dell’interpretazione analogica, nonché dell’art. 2741 c.c.; (2) violazione degli artt. 1523 e 1526 c.c. e dei criteri ermeneutici contrattuali, per non aver applicato analogicamente l’art. 1526 c.c. al leasing traslativo risolto prima del fallimento; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla volontà contrattuale desumibile dalle clausole del leasing; (4) violazione degli artt. 72-quater, 93 e 96 l.fall., perché, anche volendo applicare l’art. 72-quater, non avrebbe potuto essere ammesso l’intero credito prima e indipendentemente dalla vendita o riallocazione del bene; (5) richiesta di decisione nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda di ammissione, assumendo che l’equo indennizzo dovuto alla concedente ex art. 1526 c.c. sarebbe stato inferiore ai canoni pagati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati perché la decisione del tribunale era difforme dall’orientamento delle Sezioni Unite: per i contratti di leasing traslativo risolti prima del fallimento dell’utilizzatore continua ad applicarsi in via analogica l’art. 1526 c.c., e non può applicarsi analogicamente l’art. 72-quater l.fall. in assenza dei presupposti temporali della disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo, il quarto e il quinto motivo. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda di insinuazione al passivo alla luce dei principi di diritto richiamati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
non è applicabile analogicamente al leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore; opera solo nel quadro disciplinare proprio e, in ogni caso, non per rapporti anteriori alla legge n. 124/2017 se ne mancano i presupposti temporali
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
richiamati per i limiti dell’interpretazione analogica
richiamato in relazione alla parità di trattamento dei creditori concorsuali
richiamato dal ricorrente nell’ambito della disciplina del contratto con riserva di proprietà e del leasing traslativo
nel leasing traslativo risolto prima del fallimento va applicato in via analogica; comporta restituzione dei canoni con equo compenso per l’uso e ammette, sul piano risarcitorio, una penale riducibile se manifestamente eccessiva
richiamato come criterio ermeneutico del contratto
la domanda del concedente per il credito risarcitorio deve essere proposta mediante insinuazione al passivo
richiamato nel motivo relativo all’ammissione del credito allo stato passivo
richiamato per l’insinuazione al passivo del credito del concedente
richiamato nella richiesta di decisione nel merito da parte della Corte
la clausola penale può predeterminare il risarcimento del danno nel leasing traslativo
consente la riduzione giudiziale della penale manifestamente eccessiva, anche d’ufficio, se la penale è ritualmente in causa
la clausola deve essere letta anche alla luce della buona fede contrattuale
il danno del concedente va ricostruito secondo il criterio del danno emergente e del lucro cessante, per reintegrare integralmente la situazione patrimoniale
citato nel testo quale probabile refuso; non emerge una ratio specifica autonoma
L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140
la disciplina sul leasing finanziario non ha efficacia retroattiva; il comma 138 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge
Massime di principio
- Nel leasing traslativo risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento di quest’ultimo, la disciplina da applicare è quella dell’art. 1526 c.c. in via analogica, non potendo il giudice estendere analogicamente l’art. 72-quater l.fall. a fattispecie escluse dal relativo ambito temporale e sistematico.
- La domanda del concedente per il credito risarcitorio conseguente alla risoluzione del leasing deve essere proposta con insinuazione al passivo; il creditore deve indicare il ricavato della riallocazione del bene o, se mancante, una stima attendibile del suo valore di mercato, così da consentire il controllo sulla eventuale eccessività della penale.
- L’equo compenso dovuto al concedente copre la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento e il logoramento, ma non esaurisce il danno risarcibile, che va accertato separatamente secondo i criteri generali del danno emergente e del lucro cessante.
- La clausola che consente al concedente di trattenere canoni riscossi e proprietà del bene, cumulando tali utilità con ulteriori somme, è soggetta al vaglio di meritevolezza e, se manifestamente eccessiva, deve essere ridotta dal giudice anche d’ufficio nei limiti in cui la penale sia stata ritualmente dedotta in causa.
- La disciplina introdotta dalla l. n. 124/2017 sul leasing finanziario non opera retroattivamente: per i rapporti risolti prima della sua entrata in vigore resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultimo, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c.
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