Cassazione Penale, Ordinanza n. 19283/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti dinanzi al giudice per l'udienza preliminare, con pena concordata di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, in relazione a un furto in abitazione aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose o comunque da una circostanza aggravante ex art. 61 n. 5 c.p. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: vizio di omessa motivazione, perché il giudice avrebbe omesso di giustificare la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè il mancato proscioglimento immediato per cause evidenti di non punibilità o di insussistenza del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento l'imputato e il pubblico ministero possono ricorrere per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata motivazione in ordine al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta estranea a tali ambiti di impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, ritenendosi colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Richiamato come base della sentenza di patteggiamento oggetto di impugnazione.
Individua in modo tassativo i soli motivi deducibili in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il motivo che lamenta la mancata motivazione sul proscioglimento ex art. 129 è stato ritenuto non deducibile nel ricorso contro il patteggiamento, perché estraneo ai motivi consentiti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato come circostanza aggravante contestata insieme al reato base.
Norma incriminatrice del delitto oggetto di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Non è deducibile, con ricorso avverso il patteggiamento, la mancata motivazione del giudice sulla non applicazione dell'art. 129 c.p.p., poiché tale profilo non rientra nel perimetro dei motivi tassativi di impugnazione.
- L'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento richiede che il motivo sia specifico e ancorato al fatto processuale concreto; doglianze generiche o di stile non superano il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ove vi sia colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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