Cassazione Penale, Sentenza n. 38936/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione relativa ai periodi di custodia cautelare in carcere dal 3/3/2003 al 3/4/2004 e dal 6/9/2004 al 23/12/2004 e successivi arresti domiciliari fino al 26/8/2005, nell'ambito di un procedimento per reati tra cui usura (e altre imputazioni come estorsione, induzione e sfruttamento della prostituzione). Il procedimento si è concluso con sentenza del Tribunale di Cosenza del 26/2/2015 di proscioglimento e con conferma in appello (sentenza n. 611 del 2018), mentre alcune imputazioni sono state estinte per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Peluso confermando l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva respinto la domanda di riparazione. Il rigetto si fonda sul principio consolidato secondo cui il proscioglimento per prescrizione esclude il diritto all'indennizzo quando la durata della custodia cautelare non supera la pena astratticamente irrogabile per i reati estinti per prescrizione; se invece la custodia supera tale pena, il diritto alla riparazione può sorgere solo per la parte di detenzione eccedente. La Corte ha altresì ritenuto tardiva la contestazione di una inesistente 'ingiustizia formale'. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Limita il diritto alla riparazione ai casi in cui la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile o vi sia assoluzione nel merito; la Corte interpreta la norma nel senso che il proscioglimento per prescrizione non dà automaticamente diritto all'indennizzo se la custodia non eccede la pena astrattamente irrogabile.
art. 606 comma 1 lett. b c.p.p.
Motivo di ricorso per cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 303 c.p.p.). La Corte lo ritiene infondato.
art. 303 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistente violazione tale da dare ragione al ricorrente.
art. 157 comma 7 cod. pen.
Richiamata nella motivazione come rimedio a disposizione dell'imputato: la facoltà di rinunciare alla prescrizione per ottenere una sentenza nel merito che possa agevolare la domanda di riparazione.
Sentenza Corte Costituzionale n. 219 del 20/6/2008
La Consulta ha ritenuto irragionevole la limitazione dell'art. 314 ma non ha esteso automaticamente il diritto all'indennizzo agli altri epiloghi decisori diversi dall'assoluzione nel merito; la Cassazione applica questo principio per escludere il diritto quando la custodia non eccede la pena astrattamente applicabile.
Sez. Un. Cass. n. 4187 del 30/10/2008
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che la riparazione per prescrizione spetta solo se la custodia cautelare supera la pena inflitta in primo grado e, in tal caso, solo per la parte eccedente; la Corte applica questo orientamento consolidato.
Massime di principio
- La riparazione per ingiusta detenzione non è dovuta automaticamente in caso di proscioglimento per prescrizione: occorre confrontare la durata della custodia cautelare con la pena astrattamente irrogabile per i reati estinti per prescrizione.
- Se la custodia cautelare supera la pena astrattamente applicabile per il reato prescritto, l'indennizzo può essere riconosciuto solo per la parte di detenzione che eccede tale pena.
- In presenza di più imputazioni, va valutato separatamente l'effetto della prescrizione e dell'eventuale assoluzione sul diritto alla riparazione; la prescrizione di anche alcune imputazioni può precludere l'indennizzo se la custodia non eccede la pena astrattamente prevista per quei reati.
- L'imputato ha la possibilità, per favorire il riconoscimento della riparazione, di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p. per ottenere una pronuncia di merito che dimostri l'ingiustizia della detenzione.
- Le eccezioni processuali o interpretazioni di 'ingiustizia formale' devono essere sollevate tempestivamente nel relativo procedimento di riparazione: argomentazioni tardive possono essere dichiarate inammissibili.
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