Cassazione Penale, Sentenza n. 31540/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la loro responsabilità per il reato indicato al capo A) con l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90, mentre aveva dichiarato prescritto il reato indicato al capo B). Il ricorso in Cassazione contestava l'erronea applicazione dell'aggravante sull'assunto quantitativo: i ricorrenti deducevano che, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite (Biondi e Polito), per le cosiddette droghe leggere la soglia oltre la quale scatta l'aggravante è pari a 2 kg di principio attivo (corrispondenti a 80.000 dosi da 25 mg), mentre la Corte d'appello aveva ritenuto l'aggravante sulla base di un calcolo difforme (utilizzando un moltiplicatore di 2.000 volte o argomentazioni incoerenti). I ricorrenti sostenevano quindi che la quantità accertata (circa 76.324 dosi ricavabili) non raggiungeva la soglia prevista dalle Sezioni Unite e chiedevano l'esclusione dell'aggravante e, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che la motivazione della Corte d'Appello si discostava dagli orientamenti delle Sezioni Unite (Biondi e Polito) e dalla giurisprudenza successiva in tema di determinazione della soglia dell'ingente quantità. In particolare ha richiamato l'indicazione secondo cui, per le droghe leggere, la soglia è pari a 2 kg di principio attivo (equivalenti a 80.000 dosi da 25 mg, ossia 4000 volte il valore-soglia di 500 mg), quindi la quantità contestata non era idonea a integrare l'aggravante. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 co. 2 DPR 309/90 e, per effetto della esclusione dell'aggravante, ha annullato senza rinvio la sentenza in toto perché il reato risultava estinto per prescrizione.
Norme richiamate
circostanza aggravante dell'ingente quantità
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la sussistenza di tale aggravante va valutata rispetto a soglie di principio attivo determinate con i criteri sviluppati dalle Sezioni Unite; per le droghe leggere la soglia per l'ingente quantità è stata fissata in 2 kg di principio attivo (vedasi orientamenti Biondi e Polito)
Sezioni Unite, sent. n. 36258 del 24/05/2012 (Biondi)
orientamenti sulla determinazione della soglia minima dell'ingente quantità e uso delle tabelle ministeriali
Individua criteri sistematici (multiplicatori delle tabelle ministeriali) per evitare oscillazioni nell'applicazione dell'art. 80 co.2; originariamente indicava un moltiplicatore che va applicato ai valori-soglia ricavati dal D.M. 11/4/2006
Sezioni Unite, sent. n. 14722 del 30/01/2020 (Polito)
conferma e precisazione dei criteri per le droghe leggere
Conferma la metodologia delle Sezioni Unite Biondi e precisa che per le cosiddette droghe leggere il moltiplicatore da applicare al valore-soglia porta alla soglia di 2 kg di principio attivo (equivalente a 4000 volte 500 mg)
D.M. 11 aprile 2006
Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope riferibili a un uso esclusivamente personale
Fonte tecnica utilizzata per ricavare i valori-soglia di principio attivo che, moltiplicati secondo la giurisprudenza, servono per individuare la soglia dell'ingente quantità
D.M. 4 agosto 2006 (annullato)
provvedimento che aveva modificato alcuni valori-soglia (tra cui quello del THC a 1000 mg)
Tale DM era stato successivamente annullato dal TAR, con la conseguenza che il valore-soglia del THC è stato ricondotto al dato originario di 500 mg e la giurisprudenza ha adattato il moltiplicatore coerentemente a questo ripristino
d.l. 20 marzo 2014 n. 36 conv. con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79 (riforma)
ripristino dell'efficacia di atti amministrativi antecedenti fino alla pubblicazione della sentenza costituzionale n. 32/14
Rilevanza nel quadro normativo per il recupero dell'efficacia di alcuni atti amministrativi e per il riferimento alle tabelle tecniche nel calcolo dei valori soglia
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti nella esposizione dei motivi comuni nel ricorso
Richiamato per spiegare la compressione motivazionale quando i ricorrenti hanno un unico motivo comune
Massime di principio
- Per le cosiddette droghe leggere la soglia 'minima' oltre la quale di norma può configurarsi l'aggravante dell'ingente quantità è pari a 2 kg di principio attivo, corrispondenti a circa 80.000 dosi da 25 mg (applicazione pratica dei precedenti delle Sezioni Unite Biondi e Polito).
- La determinazione dell'ingente quantità deve rispettare i criteri e i moltiplicatori stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: il giudice di merito non può fondare la sua decisione su moltiplicatori o valori difformi senza adeguata motivazione.
- Se l'aggravante è erroneamente applicata e la sua esclusione incide sul calcolo dei termini di prescrizione, può conseguire l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione.
- È cruciale l'esatta quantificazione del principio attivo e la conversione in 'dosI' o unità rilevanti: i dati tecnici e le perizie chimiche hanno ruolo decisivo e vanno esaminati in linea con i parametri giurisprudenziali.
- Gli orientamenti delle Sezioni Unite hanno valore vincolante in tema di parametri numerici; le corti di merito devono adeguarsi e motivare esplicitamente qualsiasi discostamento.
- In difesa, contestare il calcolo del principio attivo, richiedere chiarimenti sui criteri numerici applicati e verificare l'impatto dell'esclusione dell'aggravante sui termini di prescrizione sono strategie operative rilevanti.
- Quando vi sono più capi e la prescrizione concerne uno di essi, l'ordine cronologico dei fatti e l'eventuale esclusione di circostanze aggravanti possono determinare l'estinzione anche di altri capi: va sempre verificata la relazione tra i tempi dei reati e l'effetto della modifica del trattamento sanzionatorio.
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