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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20644/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria di alcuni lavoratori di un’azienda, ritenuta illegittima dai giudici di merito per la genericità e discrezionalità dei criteri di scelta utilizzati nella individuazione dei sospesi e per la conseguente violazione della disciplina sugli ammortizzatori sociali. Il giudice di primo grado aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione e condannato la società al pagamento delle differenze retributive tra salario pieno e trattamento di integrazione percepito; la Corte d’appello aveva in parte riformato la decisione, ma aveva confermato, per il lavoratore qui considerato, il diritto al risarcimento del danno limitatamente a un certo periodo, nonché l’illegittimità della collocazione in CIGS. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato dodici motivi, deducendo: inerzia del lavoratore e asserita perdita del diritto; mancata costituzione in mora; motivazione apparente sulla illegittimità della CIGS; violazione dei criteri legali di scelta ex L. n. 223/1991 e, per il periodo successivo al 14.10.2015, della nuova disciplina del D.Lgs. n. 148/2015; omesso esame di fatti decisivi; riduzione del risarcimento per concorso colposo o per divisione matematica del periodo di CIGS; prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.; omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla quantificazione e sulla mutatio libelli.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di una lavoratrice che aveva conciliato la lite e ha preso atto che nei confronti di un’altra lavoratrice non vi era più questione sulle spese poiché non costituita. Quanto al lavoratore controricorrente, ha rigettato integralmente il ricorso: ha escluso che la mera inerzia del lavoratore comportasse rinuncia o perdita del diritto; ha ribadito che, in caso di illegittima sospensione in CIGS, è l’atto datoriale di sospensione a porre il datore in mora credendi, senza necessità di offerta della prestazione da parte del dipendente; ha ritenuto la motivazione della Corte d’appello sufficiente e non apparente sulla genericità dei criteri di selezione e sulla conseguente illegittimità della sospensione; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sul D.Lgs. n. 148/2015 per novità della questione e per mancato confronto con le rationes decidendi dei giudici di merito; ha ritenuto infondate le doglianze sulla riduzione del risarcimento e sulla prescrizione, precisando che il credito azionato ha natura risarcitoria da inadempimento contrattuale ed è soggetto a prescrizione decennale; ha infine ritenuto inammissibile il motivo sull’omessa pronuncia, perché in realtà formulato come censura motivazionale e comunque privo di specifica individuazione dei motivi d’appello asseritamente non esaminati. La società è stata condannata alle spese in favore del lavoratore ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1175 c.c.

    la mera inerzia del creditore non vale, di per sé, come rinuncia al diritto, mancando un comportamento univocamente abdicativo

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere un dovere di attivazione del lavoratore, ma la Corte esclude che la sola inerzia determini perdita del diritto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge sostanziale; la Corte respinge o dichiara inammissibili le censure secondo i relativi presupposti

  • art. 1219, primo comma, c.c.

    non è necessario un formale atto di costituzione in mora del lavoratore quando la mora credendi del datore deriva dall’atto illegittimo di sospensione in CIGS

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è apparente solo in caso di anomalia motivazionale radicale; qui la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta percepibile e sufficiente

  • art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991

    i criteri di scelta devono essere predeterminati e non genericamente rimessi alla discrezionalità datoriale; la loro genericità rende illegittima la sospensione

  • art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 148 del 2015

    la nuova disciplina sugli ammortizzatori sociali non può essere invocata in cassazione come questione nuova se non trattata nei gradi di merito

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, se non si indicano rationes decidendi diverse tra primo e secondo grado

  • art. 1227 c.c.

    la riduzione del risarcimento per concorso del creditore richiede allegazione e prova dei presupposti concreti; non basta invocare astrattamente l’inerzia del lavoratore

  • art. 2948 c.c.

    non si applica la prescrizione breve al credito risarcitorio per illegittima sospensione in CIGS, che è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo in caso di mancanza o apparenza della motivazione; qui la motivazione è presente e comprensibile

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia va dedotta espressamente come error in procedendo; non è sufficiente prospettare genericamente carenze motivazionali

  • art. 414 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la domanda introduttiva, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei termini prospettati

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel dodicesimo motivo, senza però una specifica deduzione di omessa pronuncia nei termini richiesti

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    la Corte rinvia alle motivazioni di precedenti conformi su controversie analoghe

  • art. 1218 c.c.

    il datore di lavoro risponde dell’inadempimento contrattuale derivante dall’illegittima sospensione del rapporto e dalla mancata corresponsione della retribuzione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in sostanza sul tema della prova del danno e dei presupposti per ridurre il risarcimento; l’onere probatorio resta a carico di chi allega fatti estintivi o riduttivi

Massime di principio

  • In materia di CIGS, l’illegittimità della sospensione può derivare dalla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori, quando il datore adotti criteri non predeterminati o sostanzialmente discrezionali in violazione della disciplina applicabile.
  • La mera inerzia del lavoratore, anche protratta nel tempo, non integra di per sé rinuncia al diritto né comporta perdita del credito, occorrendo un comportamento concludente, univoco e incompatibile con la volontà di mantenere il diritto.
  • Quando la sospensione in CIGS è illegittima, la mora del datore discende dall’atto stesso di sospensione e il lavoratore non deve offrire nuovamente la prestazione per conservare il diritto alla retribuzione o al risarcimento.
  • Il credito del lavoratore fondato sull’illegittima sospensione del rapporto ha natura di credito da inadempimento contrattuale e segue la prescrizione ordinaria decennale, non quella breve delle retribuzioni periodiche.
  • Le censure per vizio di motivazione sono ammissibili solo se denunciano una vera anomalia motivazionale; non basta contrapporre una diversa lettura del merito o lamentare insufficienze argomentative non più sindacabili in cassazione.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, specialmente quando non risulti che siano state devolute ai giudici di merito, e in caso di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, è precluso salvo puntuale indicazione di rationes decidendi diverse.
  • La riduzione del risarcimento per concorso del creditore o per circostanze che ne limiterebbero l’estensione temporale richiede specifica allegazione e prova dei relativi presupposti, non essendo sufficiente un richiamo astratto a conseguenze automatiche o a periodi teorici di sospensione.
  • L’omessa pronuncia va dedotta come vizio di attività del giudice ex art. 112 c.p.c.; se la doglianza viene formulata come carenza motivazionale o senza specifica individuazione del motivo di appello non esaminato, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

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