Cassazione Penale, Sentenza n. 24255/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palagano impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia dell'11/05/2023 che ha confermato la condanna (pena principale di 1 anno di reclusione, con pene accessorie) inflitta con sentenza del 14/01/2022 dal GIP di Verona, conseguente al giudizio abbreviato, per reati tributari previsti dagli artt. 5, 4 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000; la condanna è stata aumentata per continuazione con altra pena per bancarotta fraudolenta documentale (artt. 216 e 223 R.D. n. 267/1942). I motivi di ricorso sono: (1) vizio per violazione degli artt. 110 c.p. e 5 D.Lgs. 74/2000 per la diversa gestione processuale (messa alla prova di un concorrente a Rimini, estinzione per quest'ultimo) e mancata considerazione di tale estinzione rispetto alla sua condanna; (2) mancato assorbimento del reato di occultamento di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché — secondo il ricorrente — si tratterebbe dello stesso fatto; (3) mancanza dell'elemento soggettivo e deduzione che si sia affidato al commercialista (e che l'amministratrice di diritto avrebbe redatto i bilanci falsi), dunque non avrebbe dolo di evasione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla rilevanza processuale: il primo motivo è stato ritenuto generico e infondato; la Corte ha ricordato che l'estinzione del reato a seguito di messa alla prova produce effetto solo nei confronti del concorrente che l'ha ottenuta (art. 182 c.p.), e dunque non giova al coautore che non abbia beneficiato della stessa procedura. Sul rapporto tra reati (secondo motivo): la Corte ha confermato che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 r.d. n. 267/1942) e il delitto tributario di occultamento/distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) possono concorrere tra loro e non sono necessariamente tra loro assorbiti; ha motivato la diversità per l'oggetto materiale, i destinatari della norma, il diverso dolo specifico e il diverso effetto lesivo. Il terzo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte ha osservato che l'affidamento al professionista non esonera dall'obbligo personale (reato omissivo proprio) e che, nel caso di specie, il ricorrente aveva in più occasioni ammesso di aver redatto bilanci falsi e dunque la sua difesa risultava contraddittoria. Conseguenze processuali: il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in Euro 3.000,00.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5
Reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale: norma trattata come reato omissivo proprio, personale e indelegabile; l'affidamento al professionista non esonera dalla responsabilità penale, salvo prova di assenza del dolo specifico.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 4
Reato di dichiarazione infedele: richiede accertamento del dolo specifico di voler evadere le imposte; le ammissioni del ricorrente (redazione di bilanci falsi) sono state ritenute idonee a dimostrare tale dolo.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 10
"identità del fatto storico"
Delitto di occultamento e distruzione di scritture contabili; la clausola di salvezza dell'art. 10 richiama l'identità del fatto storico ma nel caso non è stata dimostrata la perfetta sovrapponibilità delle condotte rispetto alla fattispecie fallimentare, ragion per cui non è configurabile assorbimento automatico.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - art. 216 (comma 1, n. 2) e art. 223
"procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori"
Bancarotta fraudolenta documentale: norma rivolta all'imprenditore fallito, con diverso oggetto materiale, diverso destinatario e diverso dolo specifico rispetto alla norma tributaria; pertanto non si esclude automaticamente il concorso di reati.
Principio del concorso di persone nel reato; utilizzato per valutare le posizioni dei concorrenti e per rigettare la tesi che l'esito processuale nei confronti di un concorrente possa estendersi automaticamente agli altri.
Stabilisce che l'estinzione del reato a seguito di messa alla prova produce effetti soltanto in favore del soggetto che ha ottenuto e superato la prova; non estende i suoi effetti ai coautori.
Riferimento normativo sul concorso/assorbimento di norme: la Corte ha rilevato che le incriminazioni non regolano la stessa materia ai fini dell'assorbimento ex art. 15 c.p.
Codice di procedura penale - art. 616
Prevede le conseguenze economiche per i ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in ragione della inammissibilità imputabile al ricorrente.
Massime di principio
- L'estinzione del reato conseguente alla messa alla prova di un concorrente vale soltanto per quel concorrente (art. 182 c.p.) e non estingue automaticamente la responsabilità penale degli altri coautori.
- I reati tributari di occultamento/distruzione di scritture contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) e la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 R.D. n. 267/1942) possono concorrere tra loro: non è automatico un rapporto di assorbimento quando vi siano differenze nell'oggetto materiale, nei destinatari della tutela, nel dolo specifico e negli effetti lesivi.
- L'affidamento ad un professionista per la redazione o la presentazione delle dichiarazioni fiscali non elimina automaticamente la responsabilità penale dell'obbligato per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); per scagionarsi è necessario dimostrare l'assenza del dolo specifico, con elementi fattuali concreti.
- Le ammissioni processuali del ricorrente (es. riconoscere la redazione di bilanci falsi) hanno forte valore probatorio e possono rendere contraddittorie difese successive; attenuare la responsabilità richiede argomentazioni e prove specifiche e documentate.
- In sede di cassazione i motivi generici o formulati senza adeguata specificazione dei profili di diritto e fatto sono facilmente dichiarabili inammissibili; è essenziale nella memoria di ricorso indicare con chiarezza e precisione le clausole di diritto e i fatti da ritenere rilevanti.
- Difesa pratica: in casi simili conviene documentare e provare la mancanza del dolo (es. comunicazioni obbligatorie al professionista, prova dell'impossibilità di controllare atti esterni, elementi che dimostrino l'assenza di volontà di evadere), nonché argomentare la non sovrapponibilità materiale delle condotte per evitare il concorso di reati.
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