Cassazione Penale, Ordinanza n. 35550/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello ha confermato la condanna per la violazione dell'art. 116, comma 15, cod. strada, ritenendo integrata la recidiva nel biennio sulla base della definitività di una precedente sanzione amministrativa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che, in presenza di doppia conforme, i giudici di merito avrebbero erroneamente desunto la definitività del primo provvedimento sanzionatorio dalla sola banca dati interforze senza confrontarsi con le risultanze processuali. In particolare, si è contestato il contenuto della deposizione dell'operante di polizia giudiziaria, che, secondo il ricorrente, avrebbe dichiarato di non aver controllato se vi fosse stata opposizione al verbale, e non invece di aver accertato l'assenza di opposizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la definitività del provvedimento amministrativo può essere provata anche tramite testimonianza e che, nel caso concreto, la risposta del testimone non era un semplice "No" isolato, ma "No nessuna", formula che si riferiva chiaramente alla domanda sull'esistenza di opposizione al verbale. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La recidiva nel biennio costituisce il presupposto della condanna confermata in appello per la violazione della norma del codice della strada.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Le censure del ricorso sono state riassunte nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La definitività del precedente provvedimento amministrativo, rilevante ai fini dell'integrazione della recidiva nel biennio, può essere accertata anche mediante prova testimoniale, non essendo necessario che derivi esclusivamente da un riscontro documentale.
- Quando la deposizione venga richiamata a fondamento dell'accertamento, il giudice di legittimità può valorizzare il significato complessivo della risposta del testimone, specie se il tenore letterale della risposta esclude ambiguità rispetto al contenuto della domanda.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, quando le censure si risolvono in una lettura alternativa e non plausibile del materiale probatorio già vagliato nei gradi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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