Cassazione Penale, Sentenza n. 696/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12/01/2022 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 17/05/2019, aveva dichiarato il non doversi procedere per il fatto del 12/06/2013 (prescrizione), riconosciuto la responsabilità per il reato previsto dall'art. 495 c.p. con riferimento agli episodi del 12/06/2013 e del 20/11/2016 e rideterminato la pena. Il ricorrente deduceva: 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi del reato di cui all'art. 495 c.p. per il fatto del 20/11/2016; 2) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 4, c.p.p.) in sede d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il gravame ai limiti dell'inammissibilità, osservando la coerenza tra la motivazione di primo grado e quella di appello (doppia conforme) che mostra chiaramente che l'imputato aveva inizialmente fornito false generalità al personale di polizia durante il controllo del 20/11/2016 e poi successivamente, presso gli uffici di questura, aveva dichiarato le vere generalità. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che non si è verificata una reformatio in peius: la Corte d'appello, dichiarata la prescrizione per il fatto del 12/06/2013, ha semplicemente eliminato l'aumento per continuazione relativo a quel reato; l'aumento per continuazione esterna applicato sul fatto più grave è rimasto identico (un mese), quindi non vi è stato peggioramento della posizione dell'imputato. Conseguentemente è stato confermato l'esito della sentenza d'appello (pena rideterminata a 9 mesi di reclusione con proscioglimento per il fatto del 12/06/2013) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata al caso per la falsa indicazione delle proprie generalità a pubblico ufficiale; dalla motivazione emerge che l'imputato rese false generalità al controllo e poi dichiarò le vere generalità presso gli uffici di polizia, elemento considerato sufficiente per la responsabilità contestata.
Divieto di reformatio in peius: il ricorso contestava un presunto peggioramento in appello; la Corte ha interpretato la norma nel senso che non si è avuto aumento di elementi autonomi della pena rispetto alla determinazione di primo grado.
Applicata in sede di determinazione della pena come causa di diminuzione sulla pena base (nel caso, la pena per il fatto più grave è stata diminuita ai sensi di tale norma).
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020, conv. in L. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento in udienza delle parti (pezzo processuale trattato con conclusioni scritte).
Norma che prevede la condanna alle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Cass. pen., sez. V, 29.09.2017, n. 50083 (giurisprudenza citata)
Precedente giurisprudenziale richiamato dalla difesa secondo il quale il divieto di reformatio in peius riguarda tutti gli elementi autonomi della determinazione della pena; la Corte ha tuttavia ritenuto che i fatti della causa non integrassero un aumento di tali elementi rispetto al giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Nei casi di "doppia conforme" (motivazione omogenea tra primo grado e appello) la Corte di Cassazione è meno incline a ritenere vizi di motivazione rilevanti se la lettura congiunta delle due sentenze mostra chiarezza sugli elementi di fatto.
- Il divieto di reformatio in peius opera non solo sull'entità complessiva della pena ma anche sugli elementi autonomi che la determinano; tuttavia non c'è violazione se l'aumento per continuazione applicato è identico a quello del primo grado o se l'appello ha eliminato aumenti relativi a reati prescritti.
- La dichiarazione di prescrizione di un reato valutata in appello può legittimamente comportare la rimozione dell'aumento per continuazione relativo a quel reato, senza configurare reformatio in peius, purché la determinazione finale della pena non sia peggiorativa rispetto agli elementi autonomi già fissati.
- La condotta consistente nel fornire false generalità a pubblico ufficiale e successivamente correggerle presso gli uffici può integrare il reato di cui all'art. 495 c.p.; la valutazione probatoria di tali elementi è rimessa ai giudici di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se esiste motivazione conforme.
- La parte soccombente in cassazione può essere condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare con attenzione la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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