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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06155/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno 2010 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva negato la detrazione dell’imposta ex artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, ritenendo che le fatture passivamente indicate dalla contribuente si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti. Il controllo era stato svolto tramite questionario al curatore fallimentare della società fornitrice: dalla risposta emergeva che la liquidazione dell’attivo fallimentare era terminata nel 2008 e che dopo il 13/10/2008 non risultavano ulteriori cessioni di beni; le fatture contestate, pur recando la partita IVA e il nome della fallita, non erano state emesse dalla curatela e la contribuente non risultava tra gli acquirenti dei beni inventariati. La CTR aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo che il diritto alla detrazione spettasse quando il cessionario fosse estraneo alla frode e che l’Ufficio non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che, una volta contestata l’operazione con presunzioni, gravava sulla contribuente l’onere della prova contraria e che la conoscibilità della frode era desumibile da dati oggettivi (fallimento e cessazione dell’attività verificabili in visura camerale); 2) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la contribuente non avesse contestato l’alterità del cedente, ma solo invocato la buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sul principio che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può provare l’inesistenza soggettiva della fatturazione e la consapevolezza o conoscibilità della frode anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; nel caso concreto, la CTR avrebbe erroneamente svalutato le dichiarazioni del curatore fallimentare e la pubblicità legale risultante dal registro delle imprese, elementi idonei a fondare la presunzione, e non avrebbe correttamente considerato il dovere di media diligenza dell’operatore economico nella verifica del fornitore.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplina il diritto alla detrazione dell’IVA, che viene meno se l’imposta è riferita a operazioni soggettivamente inesistenti e non assolta da un soggetto legittimato alla rivalsa.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale norma sulla fatturazione nel quadro della contestazione delle fatture relative a operazioni inesistenti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione al potere di accertamento dell’Ufficio e all’utilizzo di elementi presuntivi per il disconoscimento della detrazione IVA.

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva richiede gravità, precisione e concordanza; il fatto noto deve essere determinato, il ragionamento inferenziale deve essere unitario e non atomistico, e la presunzione può essere usata sia dall’Ufficio sia dal contribuente per la prova contraria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione.

  • art. 30 l. fall.

    richiamato per qualificare il curatore come pubblico ufficiale le cui dichiarazioni sono state valorizzate come fonte presuntiva.

  • art. 31 l. fall.

    richiamato per evidenziare che il curatore amministrava il patrimonio oggetto di liquidazione nell’anno d’imposta considerato.

  • art. 104 l. fall.

    richiamato per osservare che la prosecuzione dell’attività d’impresa dopo il fallimento richiede l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.

  • art. 2193 c.c.

    richiamato per affermare che l’iscrizione nel registro delle imprese è mezzo ordinario di conoscenza e opponibilità ai terzi dei fatti relativi alla vita dell’impresa.

  • art. 17 l. fall.

    richiamato con riguardo alla pubblicità del fallimento e alla sua opponibilità ai terzi.

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    richiamato per il principio unionale secondo cui il diritto a detrazione richiede che i beni o servizi siano utilizzati dal soggetto passivo per operazioni imponibili e siano forniti da altro soggetto passivo.

Massime di principio

  • Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’IVA non è, in linea di principio, detraibile se la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha realmente ceduto i beni o prestato i servizi.
  • Ai fini del diniego della detrazione, l’Amministrazione deve provare sia l’alterità soggettiva tra fatturante e cedente reale sia che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA; tale prova può essere data anche per presunzioni.
  • La prova presuntiva ex art. 2729 c.c. richiede elementi gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente secondo il criterio della convergenza del molteplice e non attraverso una lettura atomistica degli indizi.
  • Le dichiarazioni del curatore fallimentare, specie quando concernono fatti da lui direttamente amministrati nella procedura, possono costituire indizio grave e preciso della cessazione dell’attività e della non riconducibilità delle fatture alla società fallita.
  • La pubblicità legale del fallimento e le risultanze del registro delle imprese sono mezzi ordinari di conoscibilità dei fatti aziendali; la loro mancata consultazione può integrare un elemento presuntivo della conoscibilità della frode o, comunque, della mancata diligenza dell’operatore economico.
  • Una volta che l’Ufficio abbia assolto l’onere di allegare e provare, anche presuntivamente, i fatti costitutivi della pretesa, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza di consapevolezza o conoscibilità della frode.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancata corretta valutazione di elementi presuntivi rilevanti e della disciplina della prova può integrare violazione di legge censurabile ex art. 360, n. 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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