Cassazione Civile, Ordinanza n. 30210/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. promossa da un debitore contro la procedura esecutiva immobiliare intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto. L'opponente contestava l'illegittimità della procedura esecutiva, deducendo più profili: nullità di due fideiussioni omnibus perché predisposte secondo lo schema ABI ritenuto in contrasto con la normativa antitrust; abusività di clausole del titolo esecutivo; insussistenza o contestazione del credito; usurarietà del tasso; violazione dell'art. 117 TUB; e altre ragioni collegate alla pretesa creditoria. Il Tribunale di Agrigento, inizialmente adito, aveva declinato la competenza ritenendo che la domanda di nullità per violazione antitrust attrasse anche le domande connesse nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli; il Tribunale di Napoli, però, ha sollevato regolamento d'ufficio chiedendo alla Cassazione di stabilire se la competenza della sezione specializzata dovesse limitarsi alla sola domanda antitrust sulle fideiussioni oppure estendersi anche alle ulteriori domande dell'opposizione esecutiva. La Corte ha accolto il regolamento, affermando che la competenza della sezione specializzata per le imprese riguarda solo la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, mentre le altre domande restano devolute al giudice dell'opposizione all'esecuzione, con competenza inderogabile del Tribunale di Agrigento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio e lo ha accolto nel merito. Ha stabilito che la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli è competente soltanto sulla domanda di nullità delle fideiussioni fondata sulla violazione della normativa antitrust; tutte le altre domande proposte nell'opposizione all'esecuzione devono invece restare davanti al Tribunale di Agrigento, quale giudice dell'esecuzione competente in via funzionale e inderogabile. La Corte ha quindi valorizzato l'assenza di una connessione qualificata tra la domanda antitrust e le ulteriori contestazioni esecutive, reputando necessario separare le cause. Non sono state liquidate spese perché si trattava di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
individua il giudizio di opposizione all'esecuzione, con competenza funzionale del giudice dell'esecuzione per le domande diverse da quelle antitrust
richiamato quale base della competenza inderogabile del giudice dell'esecuzione
evoca la competenza territoriale inderogabile del giudice dell'esecuzione, non derogabile per connessione salvo ipotesi previste dalla legge
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168/2003
attribuisce alle sezioni specializzate la competenza sulle controversie di cui all'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003
estende la competenza della sezione specializzata alle cause connesse solo in presenza di connessione rilevante secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza
art. 33, comma 2, l. n. 287/1990
radica la competenza delle sezioni specializzate per le azioni di nullità e risarcimento del danno fondate su violazioni antitrust
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 168/2003
disciplina il criterio di assegnazione territoriale delle controversie di competenza delle sezioni specializzate
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990
norma antitrust richiamata come parametro di nullità delle fideiussioni ABI riproduttive di intese vietate
art. 2, comma 3, l. n. 287/1990
richiamato, congiuntamente all'art. 1419 c.c., per la nullità parziale dei contratti a valle che riproducono l'intesa vietata
consente la nullità parziale delle fideiussioni limitatamente alle clausole che riproducono l'intesa anticoncorrenziale
menzionato tra le ulteriori doglianze dell'opponente, senza specifica decisione sul merito nel testo fornito
consente il regolamento di competenza d'ufficio nei conflitti negativi tra giudici competenti per materia o territorio inderogabile
L. n. 287/1990, art. 2, comma 2, lett. a)
norma antitrust alla base dell'eccezione/domanda di nullità delle fideiussioni
cornice normativa istitutiva e di disciplina delle sezioni specializzate in materia d'impresa
Massime di principio
- La competenza della sezione specializzata in materia d'impresa si estende alle azioni di nullità e risarcimento fondate su violazioni antitrust e, per connessione, alle domande strettamente dipendenti dall'accertamento dell'intesa vietata a monte, ma solo quando la connessione sia qualificata e non meramente occasionale.
- Quando la nullità di una fideiussione 'a valle' di un'intesa anticoncorrenziale è fatta valere in via di azione, la controversia rientra nella competenza della sezione specializzata; se invece la questione è dedotta solo in via incidentale o di eccezione, non si radica tale competenza speciale.
- In presenza di un'opposizione all'esecuzione, le questioni diverse dalla domanda antitrust restano soggette alla competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'esecuzione, non potendo essere attratte alla sezione specializzata per mera connessione soggettiva o per l'opportunità del simultaneus processus.
- La connessione tra una domanda antitrust e ulteriori contestazioni esecutive non può derogare alle competenze funzionali e territoriali inderogabili previste per l'opposizione all'esecuzione; ove necessario, il giudice deve separare le cause.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile nel conflitto negativo solo quando il giudice ad quem ritenga competente un diverso giudice per la medesima ragione di competenza per materia o per territorio inderogabile, non quando escluda in radice l'operatività di tali criteri.
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