Sentenza n. 3928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) n. 01715/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto il ricorso contro la non ammissione a finanziamento nell’ambito del bando regionale SRD02C/1/2023 per investimenti irrigui
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa agricola aveva presentato domanda di sostegno per l’installazione di un impianto di irrigazione semovente Pivot su terreni in comproprietà. Dopo una prima comunicazione dei motivi ostativi, riferiti alla mancanza dell’assenso di un comproprietario e alla non immediata cantierabilità dell’intervento per la necessità di una CILA, l’impresa aveva proposto una soluzione progettuale alternativa, basata su fondazioni a secco e non necessitante di titolo edilizio. La Regione aveva tuttavia confermato la non ammissione, rilevando la diversità del progetto. L’appellante ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione della decisione regionale, poiché non era stato chiarito se la modifica progettuale fosse di per sé preclusa dal bando oppure fosse stata ritenuta tecnicamente non equivalente alla soluzione originaria. Ha contestato, inoltre, il rigetto della domanda per mancanza dell’autorizzazione del comproprietario, sostenendo che tale autorizzazione risultasse da una scrittura privata del 2012 e che la Regione avesse illegittimamente valorizzato anche l’ammissione a finanziamento di altra impresa per interventi sui medesimi terreni. Sono stati altresì riproposti motivi relativi al difetto di motivazione e all’integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo d’appello, riconoscendo che la motivazione regionale sulla nuova soluzione progettuale era laconica e non consentiva di comprendere se la diversità del progetto fosse autonomamente ostativa oppure se l’amministrazione avesse ravvisato una non equivalenza tecnica. Il provvedimento non indicava né la regola del bando che vietasse modifiche progettuali funzionali a superare una criticità procedimentale, né le effettive ragioni tecniche della non equivalenza. Il giudice ha quindi ritenuto fondate le censure di difetto di motivazione, riformando sul punto la motivazione del TAR. Ha tuttavia respinto le censure relative all’assenza dell’autorizzazione del comproprietario. Il punto C.2.3 del bando, pur riferendosi al proprietario quando il richiedente fosse soggetto diverso, è stato interpretato come applicabile anche al comproprietario, poiché diretto a garantire la certezza dell’assenza di opposizioni alla realizzazione dell’intervento e a evitare la vanificazione del finanziamento. L’impresa non aveva prodotto l’assenso dell’effettivo comproprietario interessato, ma soltanto quello degli altri comproprietari. La scrittura privata del 2012 non era idonea a supplire alla specifica autorizzazione richiesta dal bando: era generica, non individuava i terreni interessati, non autorizzava espressamente modificazioni della cosa comune e non prevedeva una durata, con conseguente rischio di opposizione successiva. Non sono state ritenute decisive né il riferimento alla gestione e allo sfruttamento dei terreni, né il pagamento delle rate ISMEA, né l’asserita equiparazione all’usufrutto, né il finanziamento concesso ad altra impresa. Poiché la seconda ragione ostativa era legittima e sufficiente a sostenere la non ammissione, l’appello è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata con diversa motivazione. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Ha consentito la sollecita fissazione dell’udienza di merito dopo l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini acceleratori.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per ritenere esaurita la disamina dei motivi rilevanti ai fini della decisione.
punto C.2.3 del bando SRD02C/1/2023
Richiede l’autorizzazione del proprietario per gli interventi eseguiti da soggetto diverso, previsione ritenuta ragionevolmente applicabile anche al comproprietario e non sostituibile da un precedente titolo generico.
art. 26, comma 2, d.lgs. 33/2013
Indicato nell’oggetto dell’atto regionale relativo al riepilogo degli esiti istruttori; il testo non gli attribuisce un ruolo decisivo nella motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione esamina una modifica progettuale proposta dal richiedente per superare una criticità rilevata nel procedimento di finanziamento, deve chiarire se la modifica sia vietata dalla lex specialis oppure se sia stata ritenuta tecnicamente non equivalente; la mera indicazione della diversità del progetto non integra una motivazione sufficiente.
- La valutazione tecnica di non equivalenza tra soluzioni progettuali deve esplicitare le ragioni tecniche che la sostengono. Una motivazione meramente assertiva e priva di concreti elementi comparativi non consente un adeguato controllo giurisdizionale.
- La clausola di un bando che richiede l’autorizzazione del proprietario per la realizzazione dell’intervento può essere ragionevolmente estesa al comproprietario quando la sua ratio sia garantire l’assenza di opposizioni idonee a impedire l’opera e a vanificare il finanziamento.
- Quando il bando richiede una specifica autorizzazione del proprietario o comproprietario, un precedente accordo privato generico non è sufficiente se non individua con precisione i beni interessati, non autorizza le modificazioni necessarie e non offre adeguate garanzie di stabilità del consenso.
- L’illegittimità di una delle ragioni ostative non comporta l’annullamento dell’esclusione o della non ammissione quando un’ulteriore ragione ostativa, autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento, sia stata motivata e risulti legittima.
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