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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01827/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Come conseguenza, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la rifusione delle spese in favore della parte civile, rilevando che la memoria depositata non forniva un utile contributo alla decisione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 novembre 2024. Dal testo emerge che l'unico motivo effettivamente esaminato riguardava il trattamento sanzionatorio: i ricorrenti contestavano la decisione sul punto, ma la Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza generica. La sentenza impugnata, secondo la Corte, era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive. La parte civile aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso e, in sede di legittimità, non le è stata riconosciuta la rifusione delle spese per assenza di un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    La parte civile ha diritto alla rifusione delle spese solo se la sua attività abbia offerto un concreto e utile contributo alla decisione.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia versato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui la parte civile non ottiene la rifusione delle spese se la memoria depositata non apporta un utile contributo alla decisione.

  • Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974

    Richiamata nello stesso senso sul difetto di presupposti per la rifusione delle spese alla parte civile in assenza di un apporto utile.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sul trattamento sanzionatorio è formulata in modo generico e la sentenza impugnata è sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e specificamente confrontata con le deduzioni difensive.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La parte civile può ottenere la rifusione delle spese nel giudizio di legittimità solo se la sua attività difensiva abbia fornito un effettivo e utile contributo alla decisione; in difetto, nulla le spetta.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato in modo adeguato il profilo del trattamento sanzionatorio, la mera riproposizione di doglianze non specifiche non consente un sindacato di legittimità utile all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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