Cassazione Penale, Ordinanza n. 27913/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso riguarda un provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva solo parzialmente riconosciuto la continuazione tra più reati, escludendo l'unicità del disegno criminoso per una parte delle residue condotte delittuose. Il ricorrente contestava tale esclusione, deducendo in sostanza che le condotte dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso. La Corte rileva però che la motivazione del giudice dell'esecuzione era fondata su una valutazione logica e coerente con il dato normativo, valorizzando l'eterogeneità delle condotte residue, accomunate soltanto dalla finalità di lucro, e ritiene che le censure non superino una valutazione di merito adeguatamente argomentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto non censurabile la valutazione del giudice dell'esecuzione sull'assenza di un completo medesimo disegno criminoso tra le residue condotte, osservando che esse presentavano caratteristiche eterogenee e che la sola comune finalità di lucro non bastava a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal tema della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso: la mera comunanza della finalità di lucro non è sufficiente, da sola, a fondare il medesimo disegno criminoso quando le condotte residue siano eterogenee.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso non può essere affermata in modo automatico sulla base della sola finalità comune di lucro, se le ulteriori condotte presentano caratteristiche tra loro eterogenee.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione sull'esistenza o meno della continuazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del merito quando la motivazione sia logica e coerente con i dati emergenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su censure che non superano una motivazione di merito adeguata e non evidenziano reali illogicità o violazioni di legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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