Cassazione Civile, Ordinanza n. 05224/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un soggetto, in qualità di fideiussore di una cooperativa, propose opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il recupero di un credito derivante, per la parte ancora rilevante, dallo scoperto di un conto speciale di "sovvenzione" intestato alla società. Il tribunale respinse l’opposizione e la decisione fu confermata in appello. In cassazione il fideiussore dedusse tre censure: 1) violazione dell’art. 1832 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la non contestazione degli estratti conto e avrebbe trascurato l’argomento relativo alla non operatività della fideiussione rispetto al credito per la sovvenzione; 2) violazione dell’art. 117 T.U.B., lamentando la nullità del finanziamento per mancanza di forma scritta, per assenza di una delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione della cooperativa e per mancato assenso del debitore ceduto alla cessione del credito; 3) violazione dell’art. 1956 c.c., contestando la ritenuta insussistenza dei presupposti per la liberazione del fideiussore e la valutazione della buona fede della banca, che la corte d’appello aveva desunto dalla carica sociale del garante nella cooperativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi non pertinenti rispetto all’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito, poiché era emerso che si trattava di un conto anticipi utilizzato solo per evidenze contabili, collegato a un conto corrente ordinario regolarmente stipulato per iscritto, nel quale erano confluiti anticipi su fatture; l’operazione di 100.000 euro era stata qualificata come mera anticipazione, non come autonomo finanziamento con cessione di credito. Ha inoltre osservato che la questione della non contestazione degli estratti conto era stata considerata solo come possibile ratifica dell’anticipazione, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto in modo idoneo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, chi invoca la liberazione ex art. 1956 c.c. ha l’onere di provare che, dopo la fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia concesso credito al terzo senza autorizzazione e pur conoscendone il peggioramento economico; nel caso concreto la sentenza impugnata aveva escluso tali presupposti, rilevando che al momento dell’anticipazione la cooperativa disponeva ancora di immobili costruiti e alienabili e che i pignoramenti risalenti al 2006 non dimostravano un peggioramento rilevante al gennaio 2009. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la corte d’appello avrebbe erroneamente valorizzato la non contestazione degli estratti conto; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fuori tema rispetto all’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
Invocato per contestare la nullità del finanziamento; la Corte ha escluso la pertinenza della censura rispetto alla qualificazione dell’operazione come anticipazione su conto corrente regolarmente stipulato per iscritto.
La Corte ha ribadito che chi chiede la liberazione della fideiussione deve provare l’esistenza dei presupposti dell’articolo, ossia la concessione di nuovo credito senza autorizzazione e nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche del debitore.
Richiamato per affermare l’onere del fideiussore di provare i fatti costitutivi della liberazione invocata ex art. 1956 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono scrutinabili censure che non si confrontino con l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, quando tale accertamento sorregga la decisione impugnata.
- La deduzione della non contestazione o di profili documentali è irrilevante se la decisione di merito fonda la propria ratio su acquisizioni istruttorie e su una qualificazione fattuale dell’operazione non specificamente aggredita nei limiti consentiti in cassazione.
- L’operazione di anticipazione collegata a un conto corrente può essere qualificata, in base agli accertamenti di merito, come mera anticipazione contabile e non come autonomo finanziamento con cessione del credito, con conseguente irrilevanza delle censure costruite su un diverso inquadramento giuridico.
- Il fideiussore che invochi la liberazione ai sensi dell’art. 1956 c.c. ha l’onere di provare tutti i presupposti della fattispecie, compreso il peggioramento delle condizioni economiche del debitore conosciuto dal creditore al momento della nuova concessione di credito.
- La valutazione circa la sussistenza del peggioramento economico del debitore e circa la riconducibilità dell’operazione a una nuova concessione di credito è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, se sorretto da motivazione non implausibile.
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