Cassazione Civile, Ordinanza n. 31568/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un accertamento sintetico del reddito per l'anno 2006, fondato sull'acquisto di un terreno considerato spesa per incremento patrimoniale sostenuta nel 2009. Il contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo di avere disponibilità economiche sufficienti a giustificare la spesa, in quanto derivanti da risparmi accumulati negli anni precedenti, da rendite finanziarie e anche dalle disponibilità economiche della coniuge. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per errata applicazione dell'accertamento sintetico e della prova contraria, perché la CTR non avrebbe considerato i risparmi pregressi; 2) violazione del medesimo articolo per non avere considerato il reddito del nucleo familiare e della coniuge; 3) omesso esame di fatti decisivi e delle prove documentali sui risparmi accantonati; 4) omesso esame e omessa pronuncia sulla documentazione relativa a un rapporto bancario presso MPS, che il contribuente assumeva analoga a quella già ritenuta idonea per altri rapporti bancari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva limitato la prova dei risparmi ai soli cinque anni coperti dalla presunzione e aveva escluso in radice il rilievo delle disponibilità del coniuge, senza valutare compiutamente la documentazione prodotta dal contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplina l'accertamento sintetico del reddito fondato su spese e incrementi patrimoniali; la prova contraria grava sul contribuente e deve riguardare la sussistenza, l'entità e la durata di redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, con idonea documentazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
richiamato per le modifiche procedurali alla trattazione in cassazione.
legge di conversione del d.l. n. 168/2016.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la presunzione di maggior reddito derivante da spese per incrementi patrimoniali è superabile dal contribuente mediante prova documentale della disponibilità di redditi esenti, soggetti a ritenuta o comunque non imponibili, purché sia dimostrata anche la loro entità e la durata del possesso.
- La prova contraria non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, inclusi gli estratti dei conti correnti e la documentazione bancaria, se idonei a mostrare non solo il transito ma la reale disponibilità temporale delle somme.
- Nel valutare la capacità contributiva familiare, la prova contraria può riferirsi alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare convivente, non potendo escludersi aprioristicamente il rilievo del reddito o delle disponibilità del coniuge.
- In tema di spese per incrementi patrimoniali, il contribuente può dimostrare l'accumulazione di disponibilità anche in anni anteriori al quinquennio considerato dalla presunzione, se tale accumulo è documentato e rilevante ai fini della copertura della spesa.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare la documentazione decisiva offerta dal contribuente per vincere la presunzione sintetica, la decisione è viziata per errata applicazione della disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
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