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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16698/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di riciclaggio (autovettura provento di furto). I motivi dedotti: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 648-bis, comma 4 c.p., per mancato riconoscimento dell'attenuante speciale; (ii) vizio nella determinazione della pena pecuniaria ritenuta superiore al minimo edittale rispetto alla pena detentiva fissata al minimo; (iii) nullità processuali per presunta errata vocatio in ius e dichiarazione di assenza all'udienza preliminare mentre l'imputato sarebbe stato detenuto, e mancata concessione del termine a difesa al difensore nominato il giorno prima; (iv) censura sulla qualificazione giuridica della condotta (sostiene che si tratti di ricettazione e non di riciclaggio) e carenza probatoria sul ruolo nella reimmatricolazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni: le censure processuali sono generiche e non adeguatamente provate; molte questioni (attenuante ex art. 648-bis, diversa qualificazione del fatto) non erano state dedotte in appello o coinvolgono diversa ricostruzione di fatto quindi non possono essere esaminate in Cassazione; l'eccezione relativa alla notifica e alla dichiarazione di assenza è manifestamente infondata alla luce degli atti (il GUP aveva accertato che la notifica era stata ricevuta a mani e che l'imputato non era più agli arresti domiciliari) e non era stata tempestivamente sollevata. Conseguenze pratiche: resta ferma la sentenza di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende e a rimborsare alla parte civile Class Motor Bersani srl la somma liquidata di euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma richiamata in rapporto alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alle attenuanti/mitigazioni da valutare; la Corte osserva che eccezioni generiche sulla determinazione della pena non sono ammissibili in Cassazione se non adeguatamente motivate.

  • art. 648-bis c.p., comma 4

    Previsione di possibile diminuzione della pena se i beni provengono da reato punito con massimo della reclusione fino a 5 anni; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non dedotto in appello e quindi non valutabile in questa sede.

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione richiamata dalla difesa per diversa qualificazione della condotta; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la nuova qualificazione perché comporterebbe una diversa ricostruzione di fatto non sollevata in appello.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte richiede che le nullità siano adeguatamente dedotte e provate e rileva l'irricevibilità di eccezioni generiche o tardive.

  • art. 420 c.p.p.

    Norma sulle nullità processuali e relative conseguenze; la Corte osserva che eventuali nullità a regime intermedio possono essere sanate se non tempestivamente dedotte.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamata nel contesto delle eccezioni di nullità e dei relativi termini di impugnazione; la Corte ha valutato la tempestività e la rilevanza delle censure.

  • art. 108 c.p.p.

    Il termine a difesa per il difensore nominato tardivamente non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza; il diritto alla difesa va bilanciato con la ragionevole durata del processo e non può essere usato sistematicamente per ottenere rinvii.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili questioni che richiedono una diversa valutazione dei fatti non sollevate nei precedenti gradi di giudizio; le nuove ricostruzioni fattuali o qualificazioni giuridiche tardive vengono dichiarate inammissibili.
  • Le censure processuali devono essere specifiche, provate e tempestivamente dedotte: eccezioni generiche o non documentate rispetto alla notifica o allo stato di detenzione sono destinate a non essere accolte.
  • Le nullità a regime intermedio possono essere sanate se non tempestivamente denunciate; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare la sussistenza e l'effettivo pregiudizio.
  • La richiesta di applicazione di attenuanti o riduzioni di pena (es. art. 648-bis, comma 4) deve essere formulata e motivata già in appello, altrimenti non può essere valutata in Cassazione.
  • La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza: il giudice valuta il diritto alla difesa insieme al principio della ragionevole durata del processo.
  • Per contestare la regolarità delle notifiche (es. notifiche presso domicilio eletto vs. consegna a mani) occorre produrre prove concrete; l'accertamento negativo del giudice di merito sul punto è difficilmente ribaltabile in Cassazione.

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