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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31883/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna, deducendo: 1) vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per eccessiva dosimetria della pena; si sosteneva che la condotta fosse rudimentale, l'ipotesi lieve e la recidiva ingiustificata alla luce della situazione di indigenza e della modesta quantità di droga; 2) vizio di motivazione e illegittimità della confisca del denaro sequestrato (240 euro), in mancanza di prova del nesso di pertinenzialità tra la somma e un concreto profitto da cessione di stupefacenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato e ha quindi confermato, in gran parte, la sentenza di merito: è stata ritenuta corretta la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, sull'applicazione della recidiva e sulla congruità della dosimetria della pena. Per contro la Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo relativo alla confisca del denaro: ha annullato senza rinvio la statuizione di confisca del denaro, disponendone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto, poiché in presenza dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90 non risultava provato il nesso di pertinenzialità richiesto dall'art. 240 cod. pen. e le norme sulla confisca per sproporzione o obbligatoria non erano applicabili alla fattispecie lieve contestata.

Norme richiamate

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Definisce l'ipotesi lieve di detenzione di sostanze stupefacenti: la fattispecie contestata è stata qualificata ai sensi di questo comma e, in tale ipotesi, non si possono applicare automaticamente talune forme di confisca previste per le fattispecie più gravi

  • Codice penale, art. 133

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato la discrezionalità dei giudici di merito nella graduazione della pena e la sufficienza di una motivazione che dia conto dei criteri adottati

  • Codice penale, art. 240

    Stabilisce la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato; la Corte ha ribadito che la confisca del denaro è ammissibile solo se sussiste il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato

  • Codice penale, art. 240-bis

    Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte ha precisato che questa disposizione non è applicabile alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90, salvo il caso in cui la legge espressamente la richiami

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85

    Prevede l'applicazione dell'art. 240-bis nei casi indicati dall'art. 73, ma esclude espressamente l'applicazione per la fattispecie di cui al comma 5; la Corte ha richiamato tale esclusione per negare la confisca per sproporzione

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (conv. L. n. 356/1992)

    art. 12 sexies d.l. 306/1992 conv. L. 356/1992

    Riferimento alla disciplina storica della confisca del denaro come profitto del reato; la Corte osserva che non è consentita una confisca automatica del denaro nei casi di cui all'art. 73, comma 5

  • DPR 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 7-bis

    art. 73 co. 7-bis DPR 309/90

    Prevede la confisca obbligatoria o per equivalente in alcuni casi di condanna; la Corte ha sottolineato che tale disposizione opera solo per le ipotesi previste dal primo comma e risulta esclusa per l'ipotesi lieve di cui al comma 5

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica plausibili ragioni del rigetto; non è necessario analizzare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, è sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti decisivi
  • L'applicazione dell'aumento per recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito; è però necessario fornire motivazione adeguata circa la maggiore pericolosità o capacità a delinquere risultante dal curriculum criminale
  • La determinazione della pena entro i limiti edittali è insindacabile in Cassazione se la motivazione è logica e richiama i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; formule generiche come pena congrua o equa sono spesso sufficienti quando la misura è nella fascia media o vicina al minimo
  • In caso di detenzione di stupefacenti nella forma lieve ex art. 73, comma 5, DPR 309/90, la confisca del denaro rinvenuto con l'imputato non può essere disposta automaticamente: occorre provare il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato contestato ai sensi dell'art. 240 cod. pen.
  • Le norme sulla confisca per sproporzione (art. 240-bis) o la confisca obbligatoria per equivalente non si applicano all'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 se la legge esclude espressamente la loro operatività; pertanto, la confisca va motivata sulla base degli elementi probatori che dimostrino il rapporto tra denaro e attività illecita specificamente contestata
  • Se non sussiste prova diretta o indiziaria sufficienti a collegare il denaro ritrovato all'attività di spaccio contestata, la confisca va annullata e il denaro restituito

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