Cassazione Penale, Sentenza n. 6952/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di convalida dell'arresto per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990), deducendo un vizio di motivazione e violazione di legge (art. 178, comma 1, lett. c, c.p.p.) per lesione dei diritti di difesa: sostiene che durante l'udienza di convalida gli è stato impedito di rendere dichiarazioni spontanee dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, e che tale facoltà sarebbe riconoscibile anche in quella fase (richiamando orientamenti sulla utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria ex art. 350, comma 7, c.p.p., e i riferimenti normativi su confluenza nel fascicolo processuale ex art. 503, comma 6, c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la normativa (art. 391 e art. 558 c.p.p.) non riconosca alla convalida dell'arresto la facoltà generale per l'arrestato di rendere dichiarazioni spontanee alternative all'interrogatorio; la funzione della convalida è tecnica e rapida e il contraddittorio è finalizzato alla verifica della legittimità della misura. Il giudice ha comunque dato la possibilità di essere sentito mediante interrogatorio, al quale l'arrestato ha esercitato il diritto di non rispondere. Eventuali vizi, se compatibili con la fattispecie, sarebbero stati al più rilevabili come nullità relativa e dovevano essere eccepiti immediatamente (art. 182 c.p.p.), non potendo essere sollevati per la prima volta in ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Dispone la fattispecie di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, reato per cui Desanto è stato arrestato
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sulla nullità assoluta per lesione dei diritti di difesa; il ricorrente invocava questa violazione, ma la Corte ha ritenuto che, se rilevante, la mancanza di facoltà di dichiarazioni spontanee non integrasse una nullità assoluta nella convalida
Regola l'udienza di convalida; è richiamata dall'art. 558 c.p.p. e non contempla la facoltà generale di rendere dichiarazioni spontanee nella fase di convalida
Disciplina la convalida dell'arresto; il Collegio ha ritenuto che non preveda la possibilità per l'arrestato di produrre dichiarazioni spontanee alternative all'interrogatorio
Consente la acquisizione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; tali dichiarazioni possono essere utilizzate nelle fasi procedimentali se emerge che sono state rese liberamente e senza coercizione
Regola la confluenza nel fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato quando siano state utilizzate per le contestazioni; la Corte ha osservato che questa norma concerne l'utilizzabilità probatoria e non il diritto di rendere dichiarazioni nella fase di convalida
Norme che riconoscono espressamente la possibilità di dichiarazioni spontanee nell'udienza preliminare e nel dibattimento; utilizzate nel ragionamento della Corte per evidenziare la diversa disciplina tra fasi processuali
Stabilisce il termine per eccepire le nullità; la Corte ha rilevato che l'asserita nullità relativa doveva essere dedotta immediatamente durante l'udienza e non per la prima volta in ricorso
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di sanzioni per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nell'udienza di convalida dell'arresto non esiste, per la normativa richiamata dalla Corte, una facoltà generale per l'arrestato di rendere dichiarazioni spontanee alternative all'interrogatorio: la fase è principalmente tecnica e finalizzata alla verifica della legittimità della misura
- Il giudice della convalida può comunque sentire l'arrestato e proporre l'interrogatorio; l'esercizio del diritto al silenzio in tale sede è compatibile e non comporta automaticamente nullità assolute
- Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria (art. 350, comma 7) sono utilizzabili in fasi successive solo se emerge chiaramente la loro spontaneità e non sono il frutto di coercizione; la loro utilizzabilità non equivale a un diritto dell'arrestato a pronunciare spontanei in ogni udienza
- Eventuali vizi relativi alla mancata concessione di dichiarazioni spontanee nella convalida, se configurabili, sono più probabilmente nullità relative e devono essere eccepiti immediatamente (art. 182 c.p.p.), altrimenti la deduzione diventa tardiva e inammissibile
- Il legislatore può modulare diversamente le garanzie difensive nelle varie fasi processuali: diritti più estesi (come le dichiarazioni spontanee libere) sono espressamente previsti per udienza preliminare e dibattimento, ma non necessariamente per l'udienza di convalida
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