Cassazione Penale, Sentenza n. 01119/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo della strumentazione meccanica e informatica utilizzata per la raccolta di giocate al "lotto e 10" e scommesse sportive presso la ricevitoria da loro gestita. Contestavano: (i) l'inutilizzabilità del verbale e della documentazione acquisita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (presunte violazioni dell'art. 220 disp. att. c.p.p. e di garanzie processuali); (ii) la carenza del fumus commissi delicti e vizi logici/contraddittori nella valutazione indiziaria (es. significato del "libro nero" e del "libro della Goldbet", natura delle giocate, inesistenza di conoscenza della provenienza illecita); (iii) la mancanza di motivazione sul periculum in mora e l'insussistenza del legame funzionale essenziale fra la strumentazione e la commissione di ulteriori reati, nonché l'errata qualificazione della condotta (riciclaggio vs. autoriciclaggio) e la presunta omissione di norme regolamentari del settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto alcuni motivi generici e quindi non consentiti (in particolare la censura sull'inutilizzabilità del verbale ADM per mancata specificazione delle violazioni codicistiche) e gli altri in parte manifestamente infondati. La Corte ha confermato che il reato contestato ai ricorrenti è il riciclaggio aggravato (art. 648-bis co. 3 c.p.) e non l'autoriciclaggio; ha condiviso la valutazione sommaria del Tribunale di Napoli sul fumus, fondata su intercettazioni, anomalie nelle giocate, e la contabilità occulta ("libro nero"), nonché sulla conoscenza da parte degli Alibrico della provenienza illecita delle somme. Quanto al periculum in mora per il sequestro impeditivo, la Corte ha ritenuto che fosse sufficientemente motivato nel provvedimento originario e integrato nel riesame, essendo la strumentazione funzionale alla raccolta delle giocate e pertanto idonea ad agevolare la commissione di ulteriori reati. La misura è stata considerata proporzionata e motivata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcune censure non consentite (generiche) e altre manifestamente infondate.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Regola i casi in cui attività ispettive emergono indizi di reato e rinvia alle garanzie del codice di procedura penale; la Corte richiede che la parte indichi specificamente la violazione codicistica per dedurne l'inutilizzabilità degli atti.
Disciplina l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse generica e non adeguatamente specificata.
Regola la valutazione della prova indiziaria e del fumus; la Corte ha richiamato il limite del giudizio di riesame (valutazione sommaria del fumus senza decidere il merito).
Norma richiamata tra quelle evocative del diritto di difesa/procedure probatorie; la censura relativa non è stata ritenuta specifica dal giudice di legittimità.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il sequestro preventivo impeditivo; la Corte ha confermato che per il periculum è richiesto un legame funzionale tra bene e rischio di reiterazione o aggravamento del reato e che nel caso era soddisfatto.
art. 648-bis, co. 3, cod. pen.
Fattispecie del riciclaggio aggravato (commesso nell'esercizio di un'attività professionale); la Corte ha ritenuto congrua la sussunzione dei fatti in questa figura, anche in presenza di reimpiego nel gioco e nelle scommesse.
Norma sull'autoriciclaggio; la Corte ha precisato che tale reato è diverso e applicabile solo all'autore del reato presupposto, mentre i terzi che agevolano la pulizia rispondono di riciclaggio.
d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990, artt. 31 e 33
31: "Il concessionario riscuote dai raccoglitori gli importi da essi dovuti in base al relativo estratto conto"; 33: "Il concessionario [...] versa alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma le somme accreditategli dai raccoglitori"
Norme sul rapporto finanziario tra concessionario e raccoglitori nel gioco del lotto; citate nella discussione normativa prospettata dai ricorrenti ma non decisive a escludere la responsabilità penale.
Decreto del Ministro delle finanze 17/03/1993
Atto amministrativo che regolava la gestione del servizio del gioco del lotto; richiamato dai ricorrenti per questioni regolamentari, ma la Corte non ha ritenuto che l'eventuale disciplina gestionale escluda responsabilità penale in presenza di elementi indiziari di riciclaggio.
Decreto direttoriale ADM 05/03/2012 (e bando 2011)
Disposizioni e bando relativi alla gestione telematica dei giochi; richiamati dai ricorrenti nella prospettazione che l'attività fosse regolata e la strumentazione legittima, ma la Corte ha affermato che autorizzazione/noleggio non escludono il pericolo di utilizzo per reati.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame su misure cautelari reali, le censure generiche (che non indicano la specifica violazione codicistica o l'incidenza dell'atto sul compendio probatorio) sono inammissibili.
- Il giudice del riesame valuta il fumus e il periculum in modo sommario: non può decidere il merito, ma deve accertare la compatibilità degli elementi esposti con la fattispecie incriminatrice.
- Il reimpiego di proventi illeciti nel gioco d'azzardo o nelle scommesse può integrare il reato di riciclaggio (anche nella forma aggravata) e, a seconda dei casi, può essere assimilato ad attività "speculative" ai fini dell'autoriciclaggio quando rilevante.
- Per il sequestro preventivo impeditivo è sufficiente che il bene abbia carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati; autorizzazione, noleggio o uso legittimo non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione.
- Le contestazioni che implichino una rivalutazione completa del compendio indiziario (logica/merito) non sono adeguate in sede di legittimità per vizi di violazione di legge, salvo errori formali o mancanza assoluta di motivazione.
- Chi impugna l'utilizzabilità di atti amministrativi o di ispezione deve indicare puntualmente le norme processuali violate e dimostrare l'incidenza sul provvedimento impugnato per renderne possibile l'inammissibilità o la ritenuta inutilizzabilità.
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