Cassazione Penale, Ordinanza n. 07947/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente con finalità di spaccio. I motivi dedotti riguardavano: l'asserita erronea esclusione della destinazione ad uso personale della droga rinvenuta nella sua disponibilità; la mancata applicazione del minimo edittale della pena; l'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproponevano questioni di merito già esaminate e disattese con argomentazioni corrette dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato elementi oggettivi incompatibili con l'uso personale, tra cui il quantitativo e il confezionamento della sostanza, il denaro contante, la presenza di dosi di crack-cocaina, hashish e strumenti tipici dello spaccio, nonché le modalità e il contesto del rinvenimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia congrua e immune da vizi logici. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la destinazione della droga allo spaccio può essere desunta da indici oggettivi univoci e significativi, come il notevole quantitativo, lo strumentario per il confezionamento e le modalità di detenzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La destinazione della sostanza stupefacente a finalità di spaccio può essere provata tramite elementi oggettivi univoci e significativi, quali quantitativo, modalità di confezionamento, presenza di strumenti tipici dello spaccio e circostanze del rinvenimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella riproposizione di questioni di merito già vagliate e disattese con motivazione congrua dal giudice di appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere riproposte come vizi di legittimità doglianze che mirino soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del materiale probatorio, se la motivazione della sentenza impugnata è logica e adeguata.
- La finalità di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali oggettivi e convergenti, quali l'elevato quantitativo, il confezionamento in dosi, la disponibilità di denaro contante e di strumenti tipicamente usati per il frazionamento o la consegna della droga.
- La deduzione della destinazione ad uso personale non è sufficiente quando il giudice di merito abbia valorizzato elementi concreti incompatibili con tale ricostruzione e abbia spiegato in modo coerente le ragioni del proprio convincimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →