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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09032/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro avvisi di accertamento del 2014 con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la categoria catastale di una cabina elettrica e di un aerogeneratore siti nel territorio di Rocchetta Sant’Antonio. La contribuente ha dedotto, in sintesi, due censure: (1) errore di fatto revocatorio, assumendo che la precedente decisione avesse supposto erroneamente che essa avesse contestato un diverso dato numerico relativo al capitale fondiario, mentre in realtà avrebbe denunciato solo la mancata applicazione del criterio del valore medio costante, con considerazione della vetustà dell’impianto; (2) contrasto con un successivo provvedimento della Corte di cassazione, emesso nella medesima udienza ma depositato dopo, che avrebbe accolto un motivo analogo in altra controversia tra le stesse parti avente ad oggetto un diverso avviso di accertamento relativo a un altro impianto. L’Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il primo motivo non integrasse un errore di fatto revocatorio, perché la censura mirava in realtà a contestare la valutazione e l’interpretazione degli atti e della motivazione della precedente ordinanza, attività insindacabili in revocazione. Quanto al secondo motivo, ha affermato che il contrasto con un successivo provvedimento non costituisce motivo di revocazione ex art. 391-bis c.p.c.; inoltre, nel caso concreto mancava comunque l’identità oggettiva tra i due giudizi, poiché riguardavano avvisi di accertamento diversi e impianti diversi. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della contribuente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione è ammessa solo per errore materiale, di calcolo o errore di fatto nei limiti dell’art. 395, n. 4, c.p.c.; non consente di denunciare il contrasto con un successivo giudicato né di sindacare errori di giudizio.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non quando si contesti la valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.

  • art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il contrasto con il giudicato è richiamato come possibile motivo in generale, ma non è applicabile ai provvedimenti della Cassazione impugnabili ex art. 391-bis c.p.c.; il contrasto rilevante richiede identità soggettiva e oggettiva e riguarda la decisione di merito.

  • art. 395 c.p.c.

    La revocazione è un rimedio straordinario a contenuto tipizzato e non può essere estesa a ipotesi non previste dalla norma e dal rinvio operato dall’art. 391-bis c.p.c.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato dall’art. 391-bis c.p.c. per gli errori materiali o di calcolo, ma non rilevante nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    La Corte osserva incidentalmente che non appare manifestamente irragionevole la scelta legislativa di non includere il motivo di contrasto con giudicato tra quelli deducibili ex art. 391-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • artt. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    Richiamati dalla ricorrente nel motivo revocatorio come norme sostanziali sulla stima catastale, ma la Corte li considera irrilevanti ai fini del dedotto errore di fatto.

  • artt. 28 e 29 d.P.R. n. 1142 del 1942

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla stima catastale; la Corte non entra nel merito della correttezza di tali norme, ritenendo la doglianza inammissibile o infondata nei limiti della revocazione.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia basata su una percezione falsata di un fatto processuale incontestato e decisivo; non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione degli atti, la valutazione delle prove o la lettura della motivazione.
  • La revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. ha ambito tipico e ristretto: non può essere utilizzata per far valere il contrasto con un successivo provvedimento, né per introdurre motivi non espressamente contemplati dalla norma.
  • Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione presuppone identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; se gli atti impugnati sono diversi, manca il necessario rapporto di identità tra le controversie.
  • Il giudicato successivo non può fungere da parametro per revocare una decisione già resa dalla Corte di cassazione; il rimedio revocatorio tutela il coordinamento con il giudicato precedente, non con quello formatosi dopo.
  • Nel giudizio di revocazione non è consentito trasformare una doglianza sulla correttezza della motivazione o sulla qualificazione giuridica dei fatti in una deduzione di errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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