Cassazione Penale, Ordinanza n. 18790/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi di una diversa valutazione del compendio probatorio e non evidenziassero reali vizi logici o giuridici della motivazione della Corte di appello. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Fermo per una vicenda di detenzione/cessione di cocaina riconducibile a un'attività organizzata di spaccio, commessa il 28.02.2020. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità penale, chiedendo l'annullamento della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non deducibili in sede di legittimità perché dirette in sostanza a sollecitare una diversa lettura delle risultanze probatorie e un riesame del merito; ha inoltre rilevato la genericità delle censure sulla motivazione, non confrontate con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di stupefacenti oggetto di conferma della condanna di merito.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria.
richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla valutazione degli elementi probatori e sulla necessità che la censura si confronti con la motivazione di merito; non è però oggetto di specifica applicazione testuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio, poiché il riesame del merito resta precluso.
- Il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico e confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza impugnata; censure generiche o aspecifiche non sono ammissibili.
- Quando la sentenza di merito abbia logicamente valorizzato elementi di prova convergenti sulla partecipazione a un'attività organizzata di spaccio, la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti non integra un valido motivo di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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