Cassazione Penale, Ordinanza n. 28661/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il delitto di bancarotta documentale semplice. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua condanna per bancarotta documentale semplice. Con un unico motivo ha denunciato erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo una ricostruzione alternativa del fatto. La Corte rileva però che il ricorso non contiene censure di legittimità effettive, non deduce un vero travisamento della prova e si fonda su argomentazioni assertive e fuori fuoco rispetto al nucleo del reato contestato, richiamando profili come il danno al patrimonio sociale e l'azione civile di responsabilità, estranei al quid del delitto in imputazione.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo in via implicita dal tema della valutazione della prova; la decisione ribadisce che il ricorso non può limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa senza dimostrare un effettivo travisamento della prova.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto le apparenti censure di violazione di legge e vizio di motivazione, si risolva nella mera proposta di una ricostruzione alternativa del fatto senza denunciare specificamente un travisamento della prova o un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili doglianze che si sviluppino su profili estranei al nucleo della fattispecie incriminatrice contestata, se non idonei a scardinare la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, quando l'impugnazione risulti manifestamente infondata o colpevolmente proposta, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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