Cassazione Civile, Ordinanza n. 36059/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Trento, decidendo sull'opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso in favore del difensore d'ufficio di un imputato, aveva rideterminato il compenso professionale da euro 700,00 a euro 1.710,00, ritenendo che la riduzione di un terzo prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002 si applicasse solo al patrocinio a spese dello Stato e non anche alla difesa d'ufficio. Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 82, 106-bis e 116 del testo unico sulle spese di giustizia, sostenendo che la riduzione prevista dall'art. 106-bis è applicabile anche alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio di imputato irreperibile, per le prestazioni svolte dopo l'entrata in vigore della norma. La controparte ha resistito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito l'estensione della riduzione alla difesa d'ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondato l'unico motivo del Ministero e ha cassato l'ordinanza impugnata. Ha affermato che l'art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dalla l. n. 147/2013, costituisce norma speciale applicabile anche alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, per le prestazioni successive alla sua entrata in vigore. Poiché il Tribunale si era discostato da tale principio, la Corte ha disposto il rinvio allo stesso ufficio giudiziario, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come una delle norme che disciplinano la liquidazione del compenso del difensore d'ufficio nell'ambito del testo unico sulle spese di giustizia.
È indicato dal Tribunale come norma richiamata dall'art. 116 per la liquidazione dell'onorario del difensore d'ufficio.
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne afferma l'applicabilità anche alla difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile; la riduzione di un terzo opera anche fuori dal patrocinio a spese dello Stato, per le prestazioni successive alla sua introduzione.
È la norma sulla liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore d'ufficio; secondo la Corte non esclude l'applicazione dell'art. 106-bis alla difesa d'ufficio.
art. 1, comma 606, lett. b, l. n. 147/2013
È la disposizione che ha introdotto l'art. 106-bis nel testo unico sulle spese di giustizia.
È richiamato per analogia nella motivazione, come disposizione sul patrocinio a spese dello Stato rispetto alla quale la Corte aveva già escluso l'illegittimità costituzionale della riduzione dei compensi.
Massime di principio
- La riduzione di un terzo del compenso prevista dal testo unico sulle spese di giustizia per talune liquidazioni ha natura di disposizione speciale e si applica anche alla difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile, quando l'attività professionale sia successiva alla sua entrata in vigore.
- La liquidazione del compenso del difensore d'ufficio deve essere effettuata secondo i criteri e le modalità previsti per il patrocinio a spese dello Stato, nei limiti segnati dalla disciplina speciale applicabile.
- La norma che prevede la riduzione del compenso non è di per sé incompatibile con il diritto dell'avvocato a un compenso equo, purché la liquidazione resti parametrata alla natura, al contenuto e al pregio dell'attività svolta e non si risolva in un compenso meramente simbolico.
- In sede di legittimità, l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata quando l'atto contenga un'esposizione sufficiente dei fatti di causa e consenta di individuare chiaramente la questione di diritto dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35940/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35941/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35942/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35943/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2023 del 27/12/2023
- ordinanza_civile · 27 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35946/2023 del 27/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →