Cassazione Penale, Ordinanza n. 35918/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 25 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna per evasione dagli arresti domiciliari. Ha contestato genericamente la ricostruzione della condotta e l’insussistenza del reato in relazione ai tempi e ai modi dell’allontanamento; ha inoltre chiesto, secondo quanto emerge dalla decisione, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che la ricostruzione dell’allontanamento fornita dalla polizia giudiziaria non era stata specificamente contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello, che aveva accertato l’allontanamento non autorizzato dall’abitazione sulla base della ricostruzione della polizia giudiziaria. Ai fini dell’evasione non rilevano la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa né i motivi dello spostamento. È stata inoltre confermata l’esclusione della particolare tenuità del fatto, motivata con le modalità spaziali e temporali della condotta, rimasta ingiustificata, e con la personalità dell’imputato desunta dai precedenti. Seguono le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta la parte dispositiva completa né quantifica eventuali spese o somme dovute.
Norme richiamate
Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
L’allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari integra evasione indipendentemente dalla sua durata, dalla distanza percorsa e dalle ragioni dello spostamento.
Inoltre, la Corte di merito, ha escluso la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'art.131- bis, cod. pen. (pag. 3) in base alle modalità della condotta, in termini spaziali e temporali, rimasta senza alcuna giustificazione oltre che per la personalità del ricorrente, desunta dai precedenti.
Nel caso concreto, l’esclusione della particolare tenuità è stata ritenuta giustificata dalle modalità spaziali e temporali della condotta, dalla mancanza di giustificazione e dalla personalità dell’imputato desunta dai precedenti.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen
La dichiarazione di inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo degli arresti domiciliari; non rilevano la durata dell’allontanamento, la distanza percorsa o i motivi dello spostamento.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le modalità spaziali e temporali della condotta, l’assenza di giustificazione e la personalità dell’imputato desunta dai precedenti.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso generici che non si confrontano specificamente con la ricostruzione fattuale posta a fondamento della decisione impugnata.
Come è indicizzato
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