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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39537/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gjoni era stato condannato in appello per il reato di danneggiamento aggravato (art. 110, 112, comma 1, n.1; 635 comma 2 cod. pen.) in relazione alla rivolta nel carcere di Varese del 22/01/2021. In appello gli furono riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la pena rideterminata a 6 mesi. Il ricorrente impugnava la sentenza denunciando, in primo luogo, carenza di motivazione circa il contributo concorsuale della sua condotta (sbattere le sbarre della cella), che per il giudice di merito non aveva causato danno materiale e non era stato specificato in che modo avesse rafforzato o agevolato i danneggiamenti compiuti dagli altri detenuti; in secondo luogo, contestava la mancata valutazione della minima offensività e l'uso di precedenti non attinenti ai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato: la motivazione dell'impugnata sentenza non specificava il nesso di causalità efficiente tra la condotta del Gjoni (sbattere le sbarre) e i danneggiamenti commessi dagli altri detenuti, né individuava quali beni fossero concorsualmente lesi o come il suo apporto avesse effettivamente rafforzato il proposito criminoso degli altri. Tale vizio motivazionale è stato ritenuto insanabile e ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "perché l'imputato non ha commesso il fatto". Le ulteriori doglianze sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Stabilisce la responsabilità di ciascun concorrente nel reato; la giurisprudenza richiede che il giudice specifichi in che forma (morale o materiale, istigazione o agevolazione) e con quale rapporto causale il contributo del concorrente abbia inciso sul risultato.

  • art. 112, comma 1, n. 1) cod. pen.

    Norma richiamata nell'imputazione per la partecipazione al reato in concorso; qui rilevante come cornice normativa dell'accusa formulata in danno del ricorrente.

  • art. 635, comma 2, cod. pen.

    Prevede il reato di danneggiamento aggravato; l'applicazione richiede prova del danno o di un contributo concorsuale idoneo a cagionarlo o facilitarlo.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione ai criteri di motivazione; il giudice deve fornire motivazioni adeguate e specifiche sulla partecipazione dell'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorso inerente l'onere di motivazione delle decisioni; utilizzata per contestare la genericità della motivazione di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto; invocata dal ricorrente per sostenere la minima offensività della condotta, che la Corte di Cassazione non ha dovuto esaminare essendo stato accolto il motivo principale.

  • art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Norme sul motivo di ricorso in Cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi di queste lettere, e la Corte ha ritenuto fondato il vizio motivazionale (lett. b/c).

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U, n. 45276/2003; Sez. 1, n. 6237/2021; Sez. 1, n. 4612/1993)

    Richiamati principi secondo cui il concorso morale può consistere in istigazione o agevolazione e richiede motivazione specifica sul come il contributo abbia influito sul proposito criminoso; inoltre si precisa che l'atipicità del contributo non legittima indifferenza probatoria.

Massime di principio

  • La semplice presenza o una condotta rumorosa/non produttiva di danno materiale (es. sbattere le sbarre) non è di per sé sufficiente a configurare il concorso nel reato: il giudice deve motivare il nesso causale tra quella condotta e il risultato delittuoso commesso da altri.
  • Quando si contesti concorso morale, la motivazione deve indicare se il contributo si è manifestato come istigazione o come agevolazione, quali siano gli elementi di prova e in che modo tale contributo abbia rafforzato la volontà collettiva o facilitato la consumazione del reato.
  • La valutazione della minima offensività (art. 131-bis) è pertinente se la condotta si rivela di scarsa offensività e priva di conseguenze dannose; il giudice deve esaminarla esplicitamente se invocata o quando emerga dalla ricostruzione fattuale.
  • L'utilizzo di precedenti penali per aggravare la posizione del reo richiede attinenza e pertinenza rispetto ai fatti in giudizio; precedenti di natura diversa non giustificano automaticamente un maggiore disvalore della condotta attuale.
  • Un vizio motivazionale che renda impossibile ricostruire il contributo concorsuale in termini di nesso causale può comportare l'annullamento senza rinvio della decisione di merito quando sussista manifesta assenza di elementi di fatto idonei a sorreggerla.

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