Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28268/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fornitore di trasporto)

La controversia

Due passeggeri avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di circa dodici ore nella partenza di un volo internazionale. In primo grado la compagnia aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, aveva sostenuto di avere tempestivamente comunicato ai tour operator la riprogrammazione dell’orario del volo. Il tribunale, pur riformando la decisione sulla competenza, aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrata l’applicabilità del regolamento e non specificamente contestate le allegazioni difensive della compagnia. In cassazione i passeggeri denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 c.c. nonché degli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, censurando l’esclusione dell’applicazione della disciplina europea e la ripartizione dell’onere probatorio. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche personalmente, e la società resistente depositava atto di accettazione non ritenuto rituale per difetto di procura speciale del difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di rituale accettazione, poiché non ha carattere accettizio e determina comunque il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato le spese, rilevando l’assenza di margini di contrasto sul punto, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla responsabilità da inadempimento, in relazione alla pretesa applicazione della disciplina europea sul ritardo del volo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione dell’onere della prova

  • art. 3 Reg. CE n. 261/2004

    invocato per sostenere l’applicabilità del regolamento al trasporto aereo oggetto di causa

  • art. 5 comma 1 lett. c) Reg. CE n. 261/2004

    richiamato come disposizione che, nel combinato con l’art. 7, fonderebbe il diritto alla compensazione pecuniaria

  • art. 6 Reg. CE n. 261/2004

    invocato quale base della domanda di compensazione per ritardo del volo

  • art. 7 Reg. CE n. 261/2004

    invocato quale norma sulla compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri

  • art. 391 c.p.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la decisione applica il principio per cui la rinuncia al ricorso estingue il giudizio di cassazione anche senza rituale accettazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche se l’accettazione della controparte non sia rituale, quando la rinuncia sia validamente sottoscritta e depositata.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • Le spese possono essere compensate se, alla luce della vicenda processuale, non vi sono margini di contrasto sulla regolazione delle spese stesse.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.