Cassazione Civile, Ordinanza n. 28268/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di trasporto)
La controversia
Due passeggeri avevano convenuto in giudizio la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 a causa del ritardo di circa dodici ore nella partenza di un volo internazionale. In primo grado la compagnia aveva eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, aveva sostenuto di avere tempestivamente comunicato ai tour operator la riprogrammazione dell’orario del volo. Il tribunale, pur riformando la decisione sulla competenza, aveva rigettato la domanda ritenendo non dimostrata l’applicabilità del regolamento e non specificamente contestate le allegazioni difensive della compagnia. In cassazione i passeggeri denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 c.c. nonché degli artt. 3, 5, 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004, censurando l’esclusione dell’applicazione della disciplina europea e la ripartizione dell’onere probatorio. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche personalmente, e la società resistente depositava atto di accettazione non ritenuto rituale per difetto di procura speciale del difensore.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di rituale accettazione, poiché non ha carattere accettizio e determina comunque il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre compensato le spese, rilevando l’assenza di margini di contrasto sul punto, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla responsabilità da inadempimento, in relazione alla pretesa applicazione della disciplina europea sul ritardo del volo
richiamato nel motivo di ricorso per contestare la ripartizione dell’onere della prova
art. 3 Reg. CE n. 261/2004
invocato per sostenere l’applicabilità del regolamento al trasporto aereo oggetto di causa
art. 5 comma 1 lett. c) Reg. CE n. 261/2004
richiamato come disposizione che, nel combinato con l’art. 7, fonderebbe il diritto alla compensazione pecuniaria
art. 6 Reg. CE n. 261/2004
invocato quale base della domanda di compensazione per ritardo del volo
art. 7 Reg. CE n. 261/2004
invocato quale norma sulla compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri
non espressamente citato nel testo, ma la decisione applica il principio per cui la rinuncia al ricorso estingue il giudizio di cassazione anche senza rituale accettazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo anche se l’accettazione della controparte non sia rituale, quando la rinuncia sia validamente sottoscritta e depositata.
- La rinuncia al ricorso per cassazione fa venir meno l’interesse alla prosecuzione dell’impugnazione e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- Le spese possono essere compensate se, alla luce della vicenda processuale, non vi sono margini di contrasto sulla regolazione delle spese stesse.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
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