Ordinanza n. 128/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell’elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, votazione negativa e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla correzione della prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sessione 2025, contestando la votazione negativa attribuita al proprio elaborato e la conseguente esclusione dalla prova orale. Sono stati impugnati anche, ove occorrenti, i criteri di correzione approvati dalla Commissione centrale e quelli predisposti dalla Commissione d’esame. Dalla motivazione dell’ordinanza emergono censure relative all’insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico, alla disparità di trattamento rispetto ad altri elaborati e all’illogicità o irragionevolezza della valutazione rispetto ai criteri predeterminati e alla traccia. La traccia richiedeva, nella difesa del Comune convenuto, di esaminare la domanda degli eredi relativa sia al danno da perdita del rapporto parentale sia ai danni subiti dal congiunto per le sofferenze patite prima del decesso, nonché la contestazione dell’an e del quantum del danno.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Ha richiamato l’orientamento consolidato, anche della Corte costituzionale e dell’Adunanza plenaria, secondo cui il voto numerico è idoneo a esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense, reputando verosimilmente infondata anche la prospettata questione di legittimità costituzionale. Ha inoltre rilevato che la valutazione della Commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, intesa come palese erroneità o irragionevolezza; tali vizi sono apparsi prima facie insussistenti, così come la dedotta disparità di trattamento. Infine, ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione d’insufficienza, poiché l’elaborato non affrontava il danno da perdita del rapporto parentale e, quanto ai danni patiti dal congiunto prima del decesso, contestava l’an ma non il quantum debeatur. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris.
responsabilità da cose in custodia
È richiamato quale possibile profilo della traccia d’esame, senza costituire il fondamento diretto della decisione cautelare.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2017
È richiamata per il principio secondo cui il voto numerico è idoneo a esternare una motivazione congrua degli elaborati dell’esame di abilitazione forense.
Corte costituzionale n. 175 del 2011
È richiamata a sostegno della legittimità dell’uso del voto numerico quale motivazione della valutazione degli elaborati dell’esame forense.
Massime di principio
- Nell’esame di abilitazione forense, il voto numerico può costituire una motivazione congrua della valutazione dell’elaborato, secondo l’orientamento consolidato richiamato dal giudice amministrativo.
- La valutazione degli elaborati compiuta dalla commissione d’esame costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o manifesta illogicità, configurabile in caso di palese erroneità o irragionevolezza.
- Non è manifestamente illogica la valutazione negativa di un elaborato difensivo che ometta di affrontare uno dei principali profili oggetto della traccia e contesti solo l’an debeatur senza esaminare anche il quantum debeatur richiesto.
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