Cassazione Penale, Sentenza n. 25074/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'istanza proposta in sede esecutiva da un condannato per ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di dieci sentenze di condanna. Il Tribunale di Brindisi, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto solo in parte l'istanza, riconoscendo la continuazione solo tra le sentenze nn. 6, 7 e 8, e tra le nn. 9 e 10, rigettandola per il resto. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai reati delle sentenze nn. 1-5, lamentando che il giudice non avrebbe valorizzato la tossicodipendenza, la prevalente offensività patrimoniale dei fatti, la loro commissione nello stesso comune e la loro modesta gravità; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra i due gruppi di reati unificati e tra questi e i reati non unificati, evidenziando la contiguità temporale, l'omogeneità dei fatti e una pretesa contraddittorietà rispetto al riconoscimento della continuazione per fatti commessi a distanza minore; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sull'aumento di pena per i reati satelliti, ritenuto sproporzionato e tale da trasformare il cumulo giuridico in un surrettizio cumulo materiale, con specifico riferimento agli aumenti per i reati nn. 8 e 9; 4) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione del fatto che le pause dell'attività criminale sarebbero coincise con periodi di detenzione; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato la continuazione già riconosciuta in sede di cognizione in più sentenze, che secondo il ricorrente confermerebbe l'esistenza di un disegno criminoso unitario per gruppi di reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nel merito, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo e il secondo per difetto di specificità e perché la motivazione del giudice dell'esecuzione era coerente con i criteri elaborati dalla giurisprudenza per accertare la continuazione, valorizzando in particolare la distanza temporale tra i reati e la diversità di indole di alcuni fatti; il terzo perché infondato/inammissibile, essendo l'aumento di pena per il reato satellite contestato in realtà conforme al criterio dell'art. 81, comma 4, c.p. richiamato dall'art. 671, comma 2-bis, c.p.p.; il quarto per genericità dell'allegazione sulle asserite pause detentive; il quinto perché le precedenti riconosciute continuazioni interne non interferivano temporalmente con i fatti oggetto del diniego, e perché il giudice dell'esecuzione aveva già considerato la precedente continuazione esterna. La Corte ha inoltre affrontato d'ufficio il tema del criterio di calcolo della pena nel reato continuato, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, vanno aumentate entrambe le pene previste per il reato più grave; ha pertanto ritenuto corretto il calcolo effettuato dal giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
disciplina l'applicazione in executivis della continuazione e il giudice deve valutare indici concreti del disegno criminoso unitario
richiama il criterio di aumento di pena in caso di recidiva reiterata nell'applicazione della continuazione in sede esecutiva
prevede il limite dell'aumento minimo pari a un terzo della pena inflitta per il reato più grave nei casi di recidiva reiterata
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- Nel giudizio sull'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve verificare la sussistenza di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, senza che sia sufficiente la mera presenza di uno solo di tali elementi se i reati successivi risultano frutto di decisioni estemporanee.
- La tossicodipendenza, se allegata, è un elemento che il giudice dell'esecuzione deve prendere in considerazione, ma costituisce solo un coelemento valutativo e non è di per sé decisivo ai fini del riconoscimento della continuazione.
- La distanza temporale significativa tra i fatti, specie se accompagnata da diversità di indole di alcuni reati, può legittimamente escludere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso anche in presenza di altri indici favorevoli al condannato.
- Le continuazioni già riconosciute in sede di cognizione rilevano solo se si collocano nello stesso arco temporale e nel medesimo contesto valutativo dei fatti per cui si chiede la continuazione in executivis; non sussiste un obbligo di motivazione rafforzata se esse non interferiscono con i fatti oggetto del diniego.
- In tema di reato continuato, quando il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con sola pena detentiva, l'aumento deve riguardare entrambe le pene previste per il reato più grave, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte, in quanto ciò è coerente con la sistematica del cumulo giuridico e non determina, nel caso concreto, un trattamento sanzionatorio complessivamente deteriore.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare censure generiche o non confrontate con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, soprattutto in tema di continuazione e di commisurazione della pena in executivis.
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