Cassazione Civile, Ordinanza n. 35973/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialePrima della decisione sul merito dei motivi, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di un accordo bonario con la controparte; la resistente ha accettato la rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuire sulle spese. Non vi è stata pronuncia sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato per l'adeguamento alla normativa antincendio di una struttura alberghiera. La committente, lamentando ritardi nell'esecuzione delle opere, aveva comunicato il recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e chiesto danni e rilascio del cantiere. L'appaltatrice, nel frattempo, aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il corrispettivo dei lavori eseguiti e per una fattura relativa a un diverso contratto; all'esito della riunione dei giudizi, il Tribunale aveva revocato il monitorio e condannato la committente al pagamento di una somma, respingendo le altre domande. In appello, la Corte territoriale aveva riconosciuto, tra l'altro, un risarcimento per la mancata rimozione del cantiere, ulteriori somme a titolo di maggior corrispettivo e un indennizzo ex art. 1671 c.c. La società committente ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e/o omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato il pagamento di complessivi euro 288.232,15 e la relativa domanda di accertamento e restituzione; 2) ultrapetizione, perché sarebbe stata riconosciuta una somma ulteriore di euro 18.260,79 a titolo di maggior corrispettivo senza domanda; in subordine, nullità per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 3) violazione dell'art. 1671 c.c., perché il mancato guadagno dell'appaltatore avrebbe dovuto essere calcolato come utile netto e non in misura superiore a quanto ricavabile dall'esecuzione integrale dell'appalto; 4) violazione degli artt. 1322, comma 1, e 1384 c.c., perché la clausola penale sarebbe stata ritenuta non opponibile anziché, al più, riducibile equitativamente.
Norme richiamate
richiamato come base dell'indennizzo dovuto all'appaltatore in caso di recesso del committente; la ricorrente sosteneva che il mancato guadagno dovesse coincidere con l'utile netto
invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia e ultrapetizione
invocato per l'omesso esame di un fatto decisivo
richiamato a fondamento delle censure di omessa pronuncia e ultrapetizione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato in via subordinata per asserito difetto di motivazione della sentenza
richiamato per sostenere il principio di autonomia contrattuale rispetto alla clausola penale
richiamato con riferimento al potere del giudice di ridurre equitativamente la penale
art. 14922 del 16 luglio 2015
citata solo per affermare che la declaratoria di estinzione può essere pronunciata con ordinanza
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue e la Corte non deve esaminare i motivi di impugnazione.
- Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte provvede con ordinanza e può non statuire sulle spese se vi è accordo tra le parti.
- Le censure di omessa pronuncia, ultrapetizione e omesso esame di un fatto decisivo presuppongono una effettiva decisione di merito da scrutinare; se il giudizio si estingue per rinuncia, tali doglianze restano prive di esame.
- In materia di recesso del committente dall'appalto ex art. 1671 c.c., l'indennizzo all'appaltatore si collega al mancato guadagno e la parte che contesta la liquidazione può dedurre che esso debba essere commisurato all'utile netto ricavabile dall'esecuzione del contratto.
- La clausola penale, in presenza dei presupposti di legge, può essere oggetto di riduzione equitativa; non può essere liberamente disapplicata dal giudice in contrasto con l'autonomia contrattuale, salvo le limitazioni previste dall'ordinamento.
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