Sentenza n. 3789/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3084/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. VI, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto al capitale, alle spese e agli interessi legali ordinari, respingendo la pretesa di ulteriori interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La banca aveva promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale civile, confermato in sede di opposizione, con cui l’ASL era stata condannata al pagamento di € 1.055.460,98, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. e spese. Nel corso del giudizio era emerso che l’ASL aveva pagato il capitale, le spese di lite e € 82.052,65 a titolo di interessi calcolati secondo l’art. 1284, comma 1, c.c. La banca aveva tuttavia insistito per il pagamento di ulteriori € 586.677,27, sostenendo che il titolo comprendesse gli interessi previsti dall’art. 1284, comma 4, c.c., pari al tasso previsto dalla legislazione speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L’appellante deduceva che il decreto ingiuntivo aveva riconosciuto gli interessi «come richiesto», poiché nel ricorso monitorio erano stati domandati espressamente gli interessi ex comma 4, e che l’interpretazione del titolo esecutivo avrebbe dovuto essere compiuta considerando anche il ricorso monitorio e la documentazione prodotta, non soltanto il dispositivo. L’ASL eccepiva inoltre la nullità della procura alle liti, perché rilasciata su foglio separato e priva di uno specifico riferimento all’oggetto del giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto preliminarmente l’eccezione di nullità della procura, rilevando che la notificazione telematica della procura insieme al ricorso consente di individuare univocamente il giudizio cui essa si riferisce. Nel merito ha confermato la decisione del TAR. Nell’ottemperanza a un titolo formato dal giudice ordinario, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve limitarsi ad accertare l’esecuzione del decisum e non può modificare, ampliare o restringere la portata del titolo, né compiere nuove valutazioni su questioni non specificamente trattate nel giudizio civile. Il decreto ingiuntivo disponeva il pagamento di «interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. come richiesto», senza indicare il comma 4 né riconoscere espressamente il maggior tasso applicabile ai ritardi nelle transazioni commerciali. Sebbene il ricorso monitorio avesse richiesto gli interessi ex comma 4, tale questione non era stata ripresa né specificamente definita nel giudizio di opposizione; pertanto non era possibile desumere con certezza che il giudice civile avesse accolto quella specifica domanda. In base al principio secondo cui gli interessi maggiorati devono essere oggetto di un accertamento espresso e inequivoco nel titolo giudiziale, la generica condanna agli «interessi legali» deve riferirsi agli interessi ordinari ex art. 1284, comma 1, c.c. Il giudice dell’ottemperanza non può integrare il titolo, sicché l’eventuale contrasto sulla spettanza degli interessi maggiorati deve essere fatto valere davanti al giudice ordinario mediante impugnazione del titolo. L’appello è stato quindi respinto; le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1284 c.c.
oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. come richiesto dalla domanda al saldo effettivo
La condanna generica agli interessi legali, senza espresso riferimento al comma 4, deve intendersi riferita agli interessi ordinari previsti dal comma 1; il maggior tasso per i ritardi nelle transazioni commerciali richiede un accertamento espresso e inequivoco nel titolo giudiziale.
art. 1284, comma 1, c.c.
Costituisce il parametro degli interessi legali ordinari, dovuti quando il titolo giudiziale non riconosca espressamente una diversa misura.
art. 1284, comma 4, c.c.
Il tasso maggiorato previsto per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale non può essere riconosciuto in sede di ottemperanza se non è stato espressamente accertato nel titolo formato dal giudice della cognizione.
art. 99 c.p.a.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è diretto all’attuazione del giudicato e, quando il titolo proviene dal giudice ordinario, non consente al giudice amministrativo di integrare o modificare il contenuto precettivo della decisione.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a un titolo formato dal giudice ordinario, il giudice amministrativo esercita poteri meramente esecutivi e deve limitarsi ad attuare il contenuto testuale e precettivo del giudicato, senza poterlo modificare, ampliare o restringere.
- Il giudice dell’ottemperanza non può compiere nuove valutazioni in fatto o in diritto su questioni non specificamente dedotte o definite nel giudizio civile cui il titolo si riferisce; le controversie residue sulla portata del diritto riconosciuto appartengono alla cognizione del giudice ordinario.
- La condanna giudiziale al pagamento degli «interessi legali», priva di un espresso riferimento al maggior tasso previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c., deve essere interpretata come condanna agli interessi ordinari di cui al comma 1 della disposizione.
- Il riconoscimento degli interessi maggiorati per i ritardi nelle transazioni commerciali richiede un accertamento espresso e inequivoco nel titolo giudiziale; la mera domanda formulata nel ricorso monitorio o l’espressione «come richiesto» non sono sufficienti quando il titolo non chiarisca l’accoglimento della specifica pretesa.
- Il giudice dell’esecuzione non può integrare il titolo giudiziale mediante il contenuto della domanda originaria quando dal dispositivo e dalla motivazione non risulti con certezza l’accoglimento della specifica voce richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1085/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1087/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1088/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1089/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1090/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mag 2026Sentenza n. 1091/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →