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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24983/2022 del 30/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grassonelli impugnava l'ordinanza che aveva confermato il diniego di permesso premio. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla base di un quadro istruttorio aggiornato, anche esercitando i poteri officiosi ex art. 666, comma 5, e 678 c.p.p., soprattutto alla luce della sentenza Corte cost. n. 253/2019; 2) omissione nella verifica concreta dei requisiti di legge per il permesso (regolare condotta e assenza di pericolosità sociale), essendosi il Tribunale limitato al parere negativo della Direzione; 3) lettura incongrua delle risultanze trattamentali che, a giudizio del ricorrente, avrebbero giustificato il permesso; 4) mancata pronuncia sui presupposti di ammissibilità, in particolare sulla presunta impossibilità di collaborazione con la giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e infondato il quarto (che, peraltro, era logicamente prioritario ma non fondato). I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti dalla fondatezza del primo. La Corte ha censurato il Tribunale per aver deciso facendo riferimento esclusivamente agli atti originari non aggiornati (relazione di sintesi ferma al 2019) e per non aver valutato la situazione alla luce di eventuali aggiornamenti e sopravvenienze istruttorie. Ha affermato che il giudice del reclamo non è vincolato allo stato degli atti al tempo del primo provvedimento, ma deve verificare la permanente legittimità e opportunità del diniego alla luce del quadro aggiornato, avvalendosi anche dei poteri officiosi per acquisire elementi ulteriori. Conseguentemente la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza perché, in sede di nuovo esame, verifichi i requisiti di ammissibilità del permesso e, se necessario, acquisisca risultanze trattamentali aggiornate e poi si pronunci.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    Indica i reati che comportano specifiche misure detentive e costituisce il riferimento per l'inquadramento del condannato; qui è citata per qualificare i reati contestati a Grassonelli.

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice di acquisire d'ufficio informazioni nei procedimenti esecutivi; la Corte richiama la possibilità di usarlo per aggiornare il quadro istruttorio in sede di reclamo.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle funzioni del giudice in materia esecutiva; richiamata quale riferimento per i poteri officiosi evocati dal ricorrente.

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Regola il permesso premio: lo qualifica come parte integrante del programma di trattamento e richiede che sia concesso al detenuto che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericoloso; impone che la decisione si fondi sul programma di trattamento.

  • art. 13, quarto comma, Ord. pen.

    Stabilisce che l'osservazione scientifica della personalità sia proseguita nel corso dell'esecuzione e aggiornata, e che la relazione di sintesi debba essere periodicamente aggiornata; la Corte sottolinea l'obbligo di aggiornamento delle risultanze trattamentali.

  • art. 65 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230), commi 1 e 2

    Dispone che la domanda di permesso sia corredata dall'esito dell'osservazione scientifica e dal parere del Direttore e che il magistrato possa acquisire ulteriori informazioni; la Corte lo interpreta come base procedurale per l'acquisizione e l'aggiornamento dell'istruttoria.

  • art. 27, comma 3, regolamento di esecuzione

    Prevede che l'osservazione serva anche a valutare modificazioni della vita relazionale che richiedano variazione del programma di trattamento; citato per giustificare l'esigenza di aggiornamenti.

  • art. 29, comma 3, regolamento di esecuzione

    Stabilisce che il gruppo di osservazione tenga riunioni periodiche per valutare lo sviluppo del trattamento, supportando l'idea che le risultanze devono essere aggiornate.

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Indica preclusioni alla concessione di benefici penitenziari; citato per ricordare che alcune limitazioni legislative restano salve.

  • art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce natura devolutiva al reclamo al Tribunale di sorveglianza: il giudice chiamato in appello assume il potere di decidere sulla domanda e valutare le argomentazioni presentate.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 253 del 2019

    Richiamata dal ricorrente come elemento di rinnovata cornice normativa che rende più stringente l'esigenza di valutazioni aggiornate e rigorose in materia di esecuzione e misure detentive.

Massime di principio

  • Il reclamo al Tribunale di sorveglianza ha carattere devolutivo e sostitutivo: il Tribunale non è vincolato allo stato degli atti al tempo del primo provvedimento ma deve rinnovare la valutazione, eventualmente acquisendo informazioni nuove.
  • Il giudice del reclamo può e deve aggiornare l'istruttoria sulle risultanze trattamentali e utilizzare poteri officiosi (es. art. 666 c.p.p.) per acquisire elementi utili a valutare la legittimità e l'opportunità del diniego di permesso premio.
  • La decisione sul permesso premio deve fondarsi su un programma di trattamento aggiornato: relazioni di osservazione ferme nel tempo possono rendere il provvedimento viziato se non si tiene conto delle sopravvenienze.
  • Il giudice può decidere sul merito anche senza aver preliminarmente definito tutte le questioni di ammissibilità, quando la palese carenza dei requisiti di merito renda manifesto l'esito; tuttavia, se la decisione di merito è influenzata da atti non aggiornati, occorre rinvio e acquisizione di nuovi elementi.
  • Le preclusioni normative (per es. art. 4-bis) restano applicabili; l'aggiornamento istruttorio non elimina controlli di legittimità e di requisito soggettivo per la concessione del beneficio.

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