Sentenza del 30/05/2017 n. 13589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi di ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva confermato la decisione di primo grado e annullato l’avviso di accertamento relativo all’IRPEF 2001. L’accertamento a carico di M.A. derivava da un precedente accertamento notificato alla Romar snc. La CTR aveva ritenuto nullo l’avviso perché il verbale di constatazione elevato nei confronti della società non era stato previamente notificato al contribuente, che aveva cessato di essere socio prima sia dell’accertamento sia del verbale e non ne era quindi a conoscenza.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare estinto il processo per definizione della controversia ai sensi dell’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, con richiamo all’art. 16 della L. n. 289/2002. Ha documentato che il contribuente aveva regolarmente definito la lite mediante il pagamento integrale di quanto dovuto. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere e ha compensato le spese. Non ha quindi deciso nel merito i tre motivi di ricorso dell’Agenzia né confermato o riformato la valutazione della CTR sulla notificazione del verbale.
Norme richiamate
Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione di lite fiscale pendente D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011.
La definizione della lite fiscale pendente secondo la disciplina richiamata, una volta perfezionata, comporta la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio.
La disposizione è richiamata dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 quale disciplina della definizione della lite fiscale; la Corte non ne espone autonomamente il contenuto né ne riporta un passaggio interpretativo.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria pendente viene validamente definita secondo una procedura di legge e il pagamento dovuto risulta integralmente effettuato, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere ed estinto il processo, senza esaminare nel merito i motivi d’impugnazione.
- L’estinzione per definizione della lite non equivale a una decisione di merito sulla legittimità dell’atto tributario o sulla fondatezza delle contestazioni: tali questioni restano senza una pronuncia della Corte.
- La compensazione delle spese può essere disposta espressamente nel provvedimento di estinzione; in questo caso ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13561 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13559 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13560 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13575 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13577 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 30 mag 2017Sentenza del 30/05/2017 n. 13579 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →