Cassazione Civile, Ordinanza n. 08152/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società municipalizzata, addetti alla nettezza urbana ed extraurbana, hanno agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente derivante dall'inadempimento datoriale agli obblighi di igiene e sicurezza relativi alle divise/indumenti di lavoro, qualificati come dispositivi di protezione individuale. Sostenevano di aver dovuto provvedere personalmente, e a proprie spese, al lavaggio/pulizia degli indumenti, chiedendo un ristoro parametrato, in via indicativa, a un'ora di straordinario settimanale oltre alle spese di lavanderia. La Corte d'appello aveva negato il risarcimento ritenendo la domanda generica e non adeguatamente allegata/provata quanto al danno, sia patrimoniale sia non patrimoniale. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c., lamentando un'apparente contraddizione nella motivazione circa l'esatta individuazione del danno; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia il lavaggio degli indumenti a loro cura e spese; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che il fatto noto e non contestato fosse l'esigenza igienica del lavaggio delle divise, di cui il datore avrebbe dovuto farsi carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, ritenendo che il giudice di appello non avesse correttamente applicato i principi consolidati in materia di dispositivi di protezione individuale e di obblighi datoriali di manutenzione/pulizia degli indumenti di lavoro funzionali alla sicurezza e all'igiene. Ha osservato che, una volta pacifico l'inadempimento datoriale all'obbligo di mantenere efficienti tali indumenti e la conseguente necessità per i lavoratori di provvedere in proprio, non era logicamente preclusiva la ritenuta incongruità del parametro astratto indicato in domanda; inoltre l'istruttoria articolata sui costi sostenuti non poteva essere respinta in via aprioristica per asserita non credibilità dei testi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza impugnata, deducendosi la sua violazione
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, invocata per la censura di nullità
art. 43, comma 4, L. n. 626/1994
richiamato come fonte dell'obbligo datoriale di assicurare le condizioni igieniche dei dispositivi di protezione
richiamata come ulteriore fonte dell'obbligo datoriale di assicurare le condizioni igieniche dei dispositivi di protezione
richiamato come norma di chiusura a tutela dell'integrità fisica e della sicurezza del lavoratore, in coerenza con l'obbligo di fornire e mantenere efficienti i DPI
art. 64 c.c.n.l. Federambiente 17.6.2011
invocato dai ricorrenti quale disciplina collettiva in materia di obblighi connessi agli indumenti di lavoro
richiamato nella censura per inadempimento dell'obbligazione datoriale
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato in tema di presunzioni semplici
richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenze probatorie
richiamato nella censura per la valutazione delle prove da parte del giudice
Massime di principio
- In materia di igiene e sicurezza del lavoro, la nozione di dispositivo di protezione individuale non si limita alle attrezzature appositamente certificate, ma comprende anche indumenti, complementi o accessori che, in concreto, svolgano funzione protettiva rispetto ai rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore.
- Quando gli indumenti di lavoro rientrano nella categoria dei dispositivi di protezione individuale, il datore di lavoro ha un obbligo continuativo di fornitura, manutenzione e mantenimento in efficienza, che può comprendere anche le operazioni di pulizia/lavaggio necessarie a conservarne la funzione protettiva.
- Se il datore di lavoro è inadempiente a tale obbligo e il lavoratore sostiene di aver sostenuto spese per provvedere autonomamente alla pulizia degli indumenti, la domanda risarcitoria non può essere respinta in modo apodittico solo perché il parametro di quantificazione indicato in via orientativa appaia incongruo; occorre verificare concretamente l'esistenza del pregiudizio e l'istruttoria offerta.
- La valutazione di non ammissibilità o inattendibilità della prova testimoniale non può fondarsi su una generica aprioristica non credibilità dei testimoni, dovendo il giudice confrontarsi con il concreto espletamento della prova e con il complessivo materiale istruttorio ai fini della quantificazione del danno.
- L'allegazione del danno patrimoniale deve essere concreta e verificabile, ma, ove il pregiudizio derivi da un inadempimento datoriale pacifico e sia difficilmente documentabile, il giudice deve valutare seriamente l'eventuale prova per testi e, se del caso, procedere alla quantificazione secondo criteri coerenti con le risultanze acquisite.
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