Sentenza del 23/10/2017 n. 304 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Tremonti ambiente - L. 388/2000 art. 6 commi 13 e 19 - Agevolazione fiscale - Agevolazione tariffaria - Impianto fotovoltaico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il recupero a tassazione della variazione in diminuzione del reddito d’impresa, effettuata ai fini IRES per fruire della cosiddetta “Tremonti ambiente” prevista dall’art. 6, commi 13 e 19, della legge n. 388/2000, in relazione a un impianto fotovoltaico installato su edificio. L’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detassazione ritenendo che l’agevolazione fiscale non fosse cumulabile con gli incentivi tariffari riconosciuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito dei vari “Conti energia”, adottati ai sensi del d.lgs. n. 387/2003.
La decisione
Il ricorso della società è stato accolto. È stata riconosciuta la cumulabilità tra l’agevolazione fiscale della “Tremonti ambiente” e gli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia fotovoltaica, in quanto la legge n. 388/2000 prevedeva espressamente tale possibilità. La norma di interpretazione autentica, avente efficacia retroattiva, ha confermato l’applicabilità del cumulo anche alle situazioni pregresse; pertanto, il recupero fiscale operato dall’Agenzia delle Entrate è risultato illegittimo.
Norme richiamate
Legge n. 388/2000, art. 6, commi 13 e 19
Prevede la cumulabilità tra la detassazione ambientale e gli incentivi tariffari relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
La disposizione consente di cumulare il beneficio fiscale con gli incentivi tariffari riconosciuti per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici.
Costituisce il quadro normativo in base al quale sono stati emanati i regimi di incentivazione tariffaria, inclusi i diversi “Conti energia”.
Norma di interpretazione autentica sulla cumulabilità delle agevolazioni
Avendo efficacia retroattiva, chiarisce che il cumulo tra agevolazione fiscale e incentivo tariffario era applicabile anche ai periodi e alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Quando una norma prevede espressamente la cumulabilità tra un’agevolazione fiscale e un incentivo tariffario, l’Amministrazione non può disconoscere il beneficio fiscale sul solo presupposto della contemporanea fruizione dell’incentivo.
- Le agevolazioni fiscali e gli incentivi tariffari hanno natura e funzione differenti: la prima incide sulla determinazione del reddito imponibile, mentre i secondi remunerano o sostengono la produzione di energia. La loro cumulabilità deve essere valutata alla luce della disciplina specifica applicabile.
- Una norma di interpretazione autentica, se qualificata come retroattiva, può incidere anche su periodi d’imposta precedenti e deve essere applicata alle controversie ancora pendenti.
- In casi analoghi occorre verificare la tipologia dell’impianto, il regime incentivante concretamente applicato, il periodo d’imposta interessato e l’eventuale esistenza di disposizioni speciali che limitino o consentano il cumulo.
- Il riconoscimento del cumulo non elimina la necessità di dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti sostanziali e documentali richiesti per la fruizione della specifica agevolazione.
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