Cassazione Civile, Ordinanza n. 06172/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione e dalla conseguente cartella di pagamento con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione ordinaria di registro e ipotecaria una compravendita di terreni agricoli con fabbricati rurali, negando le agevolazioni fiscali richieste per l’imprenditore agricolo professionale (IAP). La contribuente aveva indicato, al rogito, una socia qualificata come IAP quale soggetto rilevante per la società. In sede di accertamento era emerso che la medesima socia/amministratrice rivestiva analoghe cariche in un’altra società agricola. La CTR aveva ritenuto che il limite di cui all’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 99/2004, secondo cui la qualifica di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, si applicasse a tutte le forme societarie, comprese le società di persone. Con il primo motivo la ricorrente denunciava motivazione apparente della sentenza regionale ex art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 99/2004 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il divieto di cumulo riguardasse solo le società di capitali e non le società di persone.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza d’appello non fosse affetta da motivazione apparente, perché esponeva chiaramente la ratio decidendi e il percorso interpretativo seguito. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 1, comma 3-bis, d.lgs. 99/2004 costituisce una deroga riferita all’apporto della qualifica da parte dell’amministratore nelle società di capitali e non si applica alle società di persone. Poiché nella fattispecie l’apporto della qualifica derivava da una socia di società di persone, la norma preclusiva era inapplicabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi della contribuente contro gli avvisi e la cartella. Le spese sono state compensate integralmente per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità pertinente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il paradigma di ricorso invocato per denunciare violazione di legge sostanziale o processuale.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La ricorrente lo richiama per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che nel caso vi sia motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sul sindacato di legittimità ridotto al "minimo costituzionale" della motivazione.
La norma ermeneutica è richiamata per l’interpretazione della disciplina agevolativa in combinazione con il dato letterale e sistematico.
d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art. 1, commi 3 e 3-bis
L’art. 1, comma 3, individua i requisiti per qualificare come IAP le società agricole; il comma 3-bis è interpretato come deroga antielusiva riferita all’apporto dell’amministratore e applicabile solo alle società di capitali.
d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, art. 1
È richiamato come decreto correttivo che ha rimodulato la disciplina dell’IAP, distinguendo tra socio di società di persone/cooperative e amministratore di società di capitali.
Definisce le attività agricole cui deve essere esclusivamente diretto l’oggetto sociale della società agricola per beneficiare del regime IAP.
Richiamato per evidenziare che nelle società di persone gli amministratori devono essere soci.
Richiamato insieme all’art. 2257 c.c. nel descrivere l’assetto gestorio delle società di persone.
l. 6 agosto 1954, n. 604
Richiamata nel quadro storico delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
l. 9 maggio 1975, n. 153, art. 12
Richiamata nel quadro evolutivo delle agevolazioni per l’imprenditore agricolo a titolo principale.
art. 1, comma 5, d.lgs. 99/2004
Le somme percepite per attività svolte in società agricole sono considerate redditi da lavoro agricolo ai fini dell’iscrizione previdenziale e del riconoscimento della qualifica.
Massime di principio
- La deduzione di motivazione apparente è ammissibile solo quando la sentenza sia priva, in modo sostanziale, dell’esposizione delle ragioni della decisione; non basta contestare l’erroneità o l’insufficienza del ragionamento, se la motivazione consente di individuare l’iter logico seguito dal giudice.
- Nell’interpretazione delle agevolazioni fiscali per l’imprenditore agricolo professionale occorre leggere unitariamente il dato letterale, la struttura complessiva della disciplina e le modifiche introdotte dal decreto correttivo del 2005.
- La previsione secondo cui la qualifica di IAP può essere apportata dall’amministratore ad una sola società è una norma derogatoria e antielusiva, diretta a contrastare il fenomeno dell'IAP itinerante nelle società di capitali.
- Il divieto di cumulo dell’apporto della qualifica di IAP da parte dell’amministratore non si estende alle società di persone, nelle quali la partecipazione del socio IAP e la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali svolgono già una funzione antiabuso.
- Se l’apporto della qualifica IAP deriva dalla partecipazione di un socio di società di persone, la limitazione del comma 3-bis non è applicabile e non può essere opposta per negare le agevolazioni fiscali.
- Le agevolazioni fiscali per le società agricole richiedono che la società abbia oggetto sociale esclusivo agricolo e che, a seconda del tipo sociale, la qualifica IAP sia presente in capo al socio o all’amministratore indicati dalla legge.
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