Cassazione Penale, Ordinanza n. 04217/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che l'aveva ritenuta responsabile di un fatto estorsivo aggravato, deducendo: 1) vizio di motivazione e illogicità della ricostruzione dei fatti, perché la sentenza di merito avrebbe valorizzato in modo errato le risultanze processuali e l'attendibilità delle fonti di prova; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. (richiamata in sentenza anche tramite il riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991), sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per affermarla; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Un secondo ricorso, proposto nell'interesse della stessa imputata, è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non individuava in modo puntuale gli elementi di censura rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto non consentita la censura che mirava a una rivalutazione del merito e delle prove, ha giudicato non specifico il motivo sull'aggravante e ha considerato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo logico sul diniego, valorizzando gravità delle condotte, entità delle somme estorte e modalità minacciose. Quanto al secondo ricorso, lo ha ritenuto generico per difetto dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama l'aggravante collegata all'agevolazione del metodo mafioso o di associazioni di tipo mafioso, ritenendo corretta la sua applicazione quando la richiesta estorsiva provenga da soggetto noto come appartenente alla malavita organizzata e dedito a estorsioni, salvo elementi che riconducano la richiesta ad altri contesti.
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203
La circostanza aggravante è ritenuta desumibile dalla provenienza della richiesta economica estorsiva da soggetto noto alla vittima come appartenente alla locale criminalità organizzata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la censura generica o meramente ripetitiva di quanto già dedotto in appello è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito, né una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di appello; il controllo della Cassazione resta limitato alla tenuta logica e giuridica della motivazione.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate e disattese in appello, senza una critica argomentata della sentenza impugnata.
- L'aggravante connessa al metodo mafioso può essere desunta anche da una richiesta estorsiva formulata implicitamente, se proviene da soggetto notoriamente inserito nel contesto criminale locale e non emergono elementi che la colleghino ad altri contesti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi ritenuti decisivi, come gravità delle condotte, entità del profitto e modalità della minaccia; non è necessario dare conto analitico di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- La mancanza di specificità del motivo, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso, quando la censura non consente di comprendere con precisione quali passaggi della motivazione vengano contestati.
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